Legge regionale 05 agosto 1966, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Autorizzazione alla costituzione di una Societā finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Societā finanziaria, č concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Societā finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, societā e privati non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;
b) che lo statuto della costituenda Societā finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;
c) che le partecipazioni della costituenda Societā finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole societā di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre societā dalla stessa giā partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e societā miste operanti nei paesi esteri ovvero societā finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalitā, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale;
d) che la costituenda Societā finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola societā;
e) che sia prevista la possibilitā, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della societā cui le stesse partecipazioni si riferiscono;
f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992;
g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle societā alle quali esse si riferiscono.

Il limite decennale di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle societā di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attivitā creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entitā percentuale di tale partecipazione.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 39/1970
2 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 8/1993
5 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 8/1993
6 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 8/1993
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
8 Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 5, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
9 Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 6, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
10 Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 7, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
11 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 134, comma 8, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
12 Parole sostituite al secondo comma da art. 134, comma 9, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
13 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 12/2003
15 Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002 nel testo modificato da art. 5, comma 13, L. R. 12/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 30, comma 1, lettera tt), L. R. 10/2012
16 Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 36, L. R. 1/2005
17 Derogata la disciplina della lettera c) del primo comma da art. 3, comma 7, L. R. 17/2011