Art. 7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 107 con la denominazione: << Contributi straordinari a province e comuni per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali ricorrenze >> e con lo stanziamento di lire 163 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante i seguenti storni e prelevamenti dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966:
- storno di lire 13 milioni dal capitolo 60; di lire 30 milioni dal capitolo 61 e di lire 20 milioni dal capitolo 468;
- prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 (50 milioni dalla rubrica n. 5 e 50 milioni dalla rubrica n. 8 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere complessivo di lire 163 milioni previsto dalla presente legge fa carico al sopracitato capitolo 107.