Art. 6
I contributi, di cui agli articoli precedenti, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte degli Enti assegnatari, del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.