Legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Agevolazioni per l' attuazione del riordino fondiario e l' esecuzione di opere comuni a servizio di pił fondi.
Art. 4
Alla spesa per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, si farą fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1966 e con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.