Legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Agevolazioni per l' attuazione del riordino fondiario e l' esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.
Art. 1
Ad integrazione degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino alla misura massima del 98 per cento:
a) la spesa ammissibile per lo studio e l' attuazione di piani di riordino fondiario e la esecuzione di tutte le opere connesse all' attuazione stessa, promossi nell' ambito della regione dai Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario ed idraulici;
b) la spesa per l' esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico - agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di bonifica integrale e montana, di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da Province e Comuni;
c) la spesa per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, nonché per la compilazione dei piani e dei progetti stessi attuati dai medesimi enti cui alla lettera b) previo parere delle Comunità montane o dei Consorzi degli enti locali competenti per territorio.

Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 24 bis, primo comma, L. R. 29/1973
2 Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 58/1975
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983
4 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.