Art. 2
Le sovvenzioni, i sussidi, i premi e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste.
La Giunta regionale determina la misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, dell' importanza e del carattere delle iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni e delle attività programmate, nonché di ogni altra circostanza che valga a determinare l' entità dell' intervento.
È fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 121, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.