Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/07/2014

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.
Art. 4
Le somme occorrenti, per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale.
Per l' esercizio finanziario 1965 č autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalitā di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessitā della spesa.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.