Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/07/2014

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.
Art. 2
Ove le opere, di cui all' art. 1, siano eseguite con l' intervento finanziario parziale dello Stato, l' Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l' onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.