Legge regionale 13 agosto 1965 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 17/08/1965

Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della Provincia di Udine.

Art. 1

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio della Regione e lo sviluppo di quelle esistenti, l' Amministrazione Regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della Provincia di Udine, fino ad un ammontare di spesa di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dall' Istituto di Mediocredito, siano rimunerate con l' interesse, che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 3,50% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni, e non prima del 1 luglio 1970, secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.

(1)

Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Note:

Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 22/1975