Art. 2
All' onere di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), derivante dall' applicazione del precedente articolo 1 si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 25212581 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.