Art. 4
Gli oneri finanziari, derivanti dall' applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.