Art. 1
Al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l' uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'
articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.
Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di di 1/5 del costo di un litro di benzina <<super>> vigente nel tempo per chilometro.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, L. R. 48/1975, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 22, L. R. 21/1978
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 78, terzo comma, L. R. 48/1975
3 Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 35/1978
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 35/1978
5 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
7 Secondo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 17/2008
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 20, primo comma, L. R. 12/1971 con effetto, ex articolo 27 della medesima legge, dal 1° gennaio 1971.
2 Parole sostituite al primo comma da art. 78, nono comma, L. R. 48/1975
3 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 35/1978 nel testo modificato da art. 1, L. R. 36/1978
4 Parole sostituite al primo comma da art. 37, terzo comma, L. R. 81/1982
5 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
6 Articolo abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
Art. 2 bis
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 35/1978
2 Primo comma sostituito da art. 37, secondo comma, L. R. 81/1982
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
4 Articolo abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
Art. 3
Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell' ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 4
Gli oneri finanziari, derivanti dall' applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.