Legge regionale 12 aprile 1965, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 05/05/1965

Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge implicitamente abrogata dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.