LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

TESTO VIGENTE dal 30/03/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), dopo le parole << esperimento della convocazione. >> sono aggiunte le seguenti: << In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. >>.

Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.