Art. 1
La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di libertà e di civiltà.
A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 2
Per il raggiungimento delle finalità enunciate all' articolo precedente l' Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l' erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:
a) le attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
b) le attività di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;
e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
2Parole soppresse al primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 3
I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
- promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
- favorire, oltreché una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
- favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
- incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell' arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.
L' Amministrazione regionale promuove, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, in relazione al piano regionale di sviluppo, uno specifico piano degli interventi a favore delle attività culturali, con aggiornamento annuale.
Detto piano è basato sulla ricognizione annuale delle istituzioni culturali esistenti nella regione e delle loro attività. Tali risultanze, riordinate in una specifica anagrafe culturale regionale, sono dalla Giunta regionale messe a disposizione delle Province e dei Comuni, in quanto rilevante strumentazione operativa per la determinazione dei propri interventi.
Il piano è elaborato sentita la Commissione regionale per la cultura.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
2Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 5
(Commissione regionale per la cultura)
È istituita, presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura.
La Commissione svolge funzioni consuntive e propositive.
In particolare la Commissione:
- fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e sul piano previsto all' articolo 3;
- predispone criteri per la selezione delle domande di contributo presentate da Enti locali, istituzioni e associazioni;
- formula pareri sull' ammissibilità delle iniziative e manifestazioni alle provvidenze della presente legge sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;
- esprime pareri sulle iniziative culturali promosse direttamente dall' Amministrazione regionale;
- formula proposte per l' esercizio delle funzioni spettanti alle Amministrazioni provinciali di cui al successivo Titolo VIII;
- formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l' attenzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000
Art. 6
(Commissione regionale per la cultura: composizione)
La Commissione regionale per la cultura è composta:
a) dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali che la presiede;
b) dai Presidenti delle Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine o dagli Assessori alle attività o alle istituzioni culturali;
c) da cinque membri designati dall' ANCI regionale;
d) dai Rettori delle Università della regione o loro delegati;
e) dal Sovrintendente scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia o suo delegato;
f) dal Soprintendente ai beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli - Venezia Giulia;
g) da tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale unitaria di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello spettacolo;
h) da un rappresentante dell' AGIS;
i) da otto rappresentanti di istituzioni ed associazioni culturali, tra le più significative del Friuli - Venezia Giulia, di cui almeno due appartenenti alla minoranza slovena, designati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali;
l) dal Direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
m) dal Direttore del Servizio delle attività culturali;
n) dal Capo Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;
o) dal Direttore del servizio del Turismo;
p) dal Direttore del servizio delle attività ricreative e sportive;
q) da un dirigente della Segreteria Generale della Giunta regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
La Commissione regionale per la cultura dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Essa si può articolare in gruppi di lavoro, a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.
Ogni volta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività della Commissione.
I componenti la Commissione regionale per la cultura che, per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso del quinquennio in cui è in carica l' organismo consultivo, sono sostituiti, su indicazione degli enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 27/1984
2Soppresse al primo comma le parole aggiunte dall' articolo 8, primo comma, L.R. 27/84, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 14, primo comma, L.R. 28/86.
3Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000