LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1981, n. 68

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1981
Materia:
110.08 - Celebrazioni
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 121, comma 1, L. R. 47/1993
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 25 da art. 32, comma 2, L. R. 15/1996
3Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
4Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
5Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 37, L. R. 4/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
6Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 62, L. R. 1/2005
7Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
8Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 6, comma 20, L. R. 24/2009
9Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 65, L. R. 5/2013
10Per le attività culturali oggetto di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 1 a 84, della L.R. 23/2013.
11Titolo I abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Titolo III abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13Titolo IV abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14Titolo V abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15Titolo VI abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16Titolo VIII abrogato da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
TITOLO I
 Oggetto e finalità della legge
Art. 1
 (Principi generali)
La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di libertà e di civiltà.
A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 2
 (Settori di intervento)
Per il raggiungimento delle finalità enunciate all' articolo precedente l' Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l' erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:
a) le attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
b) le attività di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;
e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
2Parole soppresse al primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 3
 (Criteri di priorità)
I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
- promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
- favorire, oltreché una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
- favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
- incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell' arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

L' Amministrazione regionale promuove, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, in relazione al piano regionale di sviluppo, uno specifico piano degli interventi a favore delle attività culturali, con aggiornamento annuale.
Detto piano è basato sulla ricognizione annuale delle istituzioni culturali esistenti nella regione e delle loro attività. Tali risultanze, riordinate in una specifica anagrafe culturale regionale, sono dalla Giunta regionale messe a disposizione delle Province e dei Comuni, in quanto rilevante strumentazione operativa per la determinazione dei propri interventi.
Il piano è elaborato sentita la Commissione regionale per la cultura.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
2Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 4
 (Qualificazione operatori culturali)
La Regione promuove la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente normativa, nonché della collaborazione delle Università della regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 5
 (Commissione regionale per la cultura)
È istituita, presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura.
La Commissione svolge funzioni consuntive e propositive.
In particolare la Commissione:
- fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e sul piano previsto all' articolo 3;
- predispone criteri per la selezione delle domande di contributo presentate da Enti locali, istituzioni e associazioni;
- formula pareri sull' ammissibilità delle iniziative e manifestazioni alle provvidenze della presente legge sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;
- esprime pareri sulle iniziative culturali promosse direttamente dall' Amministrazione regionale;
- formula proposte per l' esercizio delle funzioni spettanti alle Amministrazioni provinciali di cui al successivo Titolo VIII;
- formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l' attenzione.

Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000
Art. 6
 (Commissione regionale per la cultura: composizione)
La Commissione regionale per la cultura è composta:
a) dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali che la presiede;
b) dai Presidenti delle Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine o dagli Assessori alle attività o alle istituzioni culturali;
c) da cinque membri designati dall' ANCI regionale;
d) dai Rettori delle Università della regione o loro delegati;
e) dal Sovrintendente scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia o suo delegato;
f) dal Soprintendente ai beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli - Venezia Giulia;
g) da tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale unitaria di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello spettacolo;
h) da un rappresentante dell' AGIS;
i) da otto rappresentanti di istituzioni ed associazioni culturali, tra le più significative del Friuli - Venezia Giulia, di cui almeno due appartenenti alla minoranza slovena, designati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali;
l) dal Direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
m) dal Direttore del Servizio delle attività culturali;
n) dal Capo Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;
o) dal Direttore del servizio del Turismo;
p) dal Direttore del servizio delle attività ricreative e sportive;
q) da un dirigente della Segreteria Generale della Giunta regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
La Commissione regionale per la cultura dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Essa si può articolare in gruppi di lavoro, a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.
Ogni volta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività della Commissione.
I componenti la Commissione regionale per la cultura che, per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso del quinquennio in cui è in carica l' organismo consultivo, sono sostituiti, su indicazione degli enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 27/1984
2Soppresse al primo comma le parole aggiunte dall' articolo 8, primo comma, L.R. 27/84, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 14, primo comma, L.R. 28/86.
3Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000
TITOLO II
 Attività musicali, teatrali,
cinematografiche ed audiovisive
Art. 7
 (Attività musicali)
La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunità e ne promuove la più ampia diffusione.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8
 (Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l' Ente Autonomo del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste è preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Secondo comma sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2013
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 6/2014
Art. 9
 (Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione delle attività di musica e di danza nel territorio regionale ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi di tali attività;
b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura nel campo della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;
c) recupero e promozione della cultura musicale regionale;
d) valorizzazione di giovani artisti del Friuli - Venezia Giulia, particolarmente segnalatisi per impegno e preparazione professionale.

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera b), L. R. 18/2011
Art. 10
 (Attività teatrali di prosa)
La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunità regionale.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attività di produzione, promozione e distribuzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 11
 (Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;
c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l' Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali, d' intesa con l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia.
Condizione indispensabile per tale riconoscimento è l' adeguamento, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell' Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l' inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.
Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.
La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli Enti territoriali.
Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
Note:
1Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 46, comma 3, L. R. 47/1991
2Parole aggiunte al primo comma da art. 36, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 90, comma 1, L. R. 30/1992
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 1, L. R. 1/1993
5Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 2, L. R. 1/1993
6Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
7Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
8Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 12
 (Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dell' attività teatrale nel territorio regionale;
b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale nel mondo della scuola e del lavoro;
c) promozione e sviluppo del teatro per ragazzi, nonché dell' attività marionettistica;
d) diffusione del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attività teatrali;
e) recupero e promozione della cultura teatrale regionale.

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera c), L. R. 18/2011
Art. 13
 (Ente regionale teatrale
del Friuli - Venezia Giulia)
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia con sede in Udine.
A tal fine la Regione dispone, a favore dell' Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l' attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l' Amministrazione regionale.
L' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia adeguerà, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attività i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.
Inoltre l' Ente suddetto sarà tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 118, comma 1, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 19, L. R. 18/2000
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 14
 (Attività cinematografiche ed audiovisive)
La Regione considera l' attività cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della libertà di espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale che persegua anche l' obiettivo di integrare la realtà di cineteche esistenti nella regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 47/1993
3Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 15
 (Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;
b) le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d' essai e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento di promozione culturale;
c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 16
 (Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità;
b) favorire la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonché la conoscenza delle regioni contermini italiane e straniere;
c) attuare, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro.

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 17
 
L' eventuale attribuzione del riconoscimento di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni operanti nel settore dello spettacolo sarà disposta dalla Giunta regionale con le modalità di cui all' articolo 19.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO III
 Attività umanistiche, scientifiche,
artistiche e delle scienze sociali
Art. 18
 (Soggetti e iniziative)
La Regione sostiene, mediante l' erogazione di contributi, le attività e le iniziative di promozione educative e culturali svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati.
Le iniziative e manifestazioni culturali sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 19
 (Enti ed istituzioni cui è riconosciuta
una speciale funzione di servizio culturale)
La Regione sostiene, con appositi finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un' attività qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale e che dispongano di un' organizzazione adeguata.
Per poter accedere alle sovvenzioni, gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.
Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura ed ha validità triennale in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Alle istituzioni culturali suddette sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate, promosse dai Comuni capoluogo.
Hanno titolo di preferenza per l' attribuzione della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Note:
1Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 60, comma 3, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, comma 1, L. R. 46/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/1997
3Parole aggiunte al quarto comma da art. 112, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 20
 (Attività culturali di enti e istituzioni
cui non è riconosciuta la speciale funzione)
Salvo quanto disposto dall' articolo precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attività culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all' articolo 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonché da enti e istituzioni privati aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.
Particolare attenzione e considerazione sarà riservata all' attività programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena.
Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:
a) che non abbiano valide motivazioni culturali;
b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;
c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.

Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO IV
 Attività celebrative di carattere straordinario, manifestazioni
di particolare rilevanza, attività divulgative della
cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori
del territorio regionale
Art. 21
 (Soggetti e iniziative)
La Regione promuove direttamente e sostiene mediante appositi finanziamenti ad enti locali singoli o associati, enti, associazioni, organizzazioni senza fini di lucro le seguenti iniziative e manifestazioni:
a) manifestazioni culturali celebrative di particolari avvenimenti;
b) manifestazioni espositive di interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico ed etnico del Friuli - Venezia Giulia;
c) iniziative intese alla conoscenza e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati.

Per l' organizzazione e l' allestimento delle manifestazioni di cui alla lettera b) la Regione potrà avvalersi della collaborazione di enti ed istituzioni particolarmente qualificati nel settore.
I contributi di cui al punto c) del primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti dalla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 per le medesime iniziative.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 27/1982
4Aggiunti dopo il secondo comma 3 commi da art. 79, comma 1, L. R. 30/1992
5Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
6Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 59, L. R. 27/2012
8Comma 1 abrogato da art. 6, comma 116, lettera a), L. R. 23/2013
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 6/2014
10Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 22
 (Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria - nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo - delle iniziative poste in essere dagli enti locali singoli o associati, che avranno concordato preventivamente il relativo programma con l' Amministrazione regionale.
La Regione riconoscerà una speciale e primaria funzione nei rapporti con le comunità degli emigrati all' estero agli enti e associazioni che, per tradizione, organizzazione e realtà di rapporti, svolgano anche sul piano culturale azione di collegamento all' estero con gli emigrati stessi.
Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale con le modalità di cui all' articolo 19.
Il programma annuale delle manifestazioni deve essere sottoposto ed approvato dalla Giunta regionale.
La deliberazione di approvazione di cui al comma precedente è predisposta dall' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
2Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 2/2006
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 60, L. R. 2/2006
5Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 47, L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 104, lettera d), L. R. 18/2011
7Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera a), L. R. 23/2013
TITOLO V
 Attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e attività
giovanili internazionali a carattere culturale
Art. 23
 (Soggetti e iniziative)
La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l' erogazione di contributi:
a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;
b) attività giovanili internazionali a carattere culturale.

Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalità prevalentemente culturali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 24
 (Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini italiane e straniere.
Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO VI
 Attività intese alla tutela e alla valorizzazione della
lingua e cultura friulana e delle altre lingue
e culture locali
Art. 25
 (Soggetti e iniziative)
La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.
Le attività comprendono i seguenti settori:
a) settore degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;
b) settore della stampa, dell' editoria e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) settore della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel DPR 14 giugno 1955, n. 503 e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;
d) settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione;
e) settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.

La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all' approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 25 da art. 32, comma 2, L. R. 15/1996
2Parole soppresse al primo comma da art. 32, comma 3, L. R. 15/1996
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 56, comma 1, L. R. 9/1999
4Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 5/2010
5Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 26
 (Riconoscimento di organismi culturali primari)
La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgano un' attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongano di un' organizzazione adeguata.
Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale con le modalità di cui all' articolo 19.
La Regione riconosce e sostiene, quale organismo regionale primario per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana la Società Filologica Friulana << GI Ascoli >> con sede in Udine.
Il programma annuale del predetto Ente sarà sottoposto dall' Amministrazione regionale al parere della Commissione regionale per la cultura.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 207, comma 1, L. R. 5/1994
2Terzo comma abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 15/1996
3Quarto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 27
 (Competenze delle province)
Salvo quanto disposto dall' articolo precedente, spetta alle Province il sostegno delle attività previste dal presente Titolo, mediante assegnazione ed erogazione di contributi ai soggetti di cui all' articolo 25, primo comma.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO VII
 Modalità per la concessione dei contributi
Art. 28
 (Modalità e termini per la presentazione
delle domande)
Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 7, 10, 14, 19, 21, 23 e 26 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l' esercizio 1981, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.
Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - dalla seguente documentazione:
a) relazione riassuntiva dell' attività svolta nell' esercizio precedente a quello di riferimento e conto consuntivo;
b) programma e calendario di attività per l' anno per il quale si richiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;
c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati.

Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell' ente o associazione che non abbia già depositato il proprio statuto presso l' Amministrazione regionale.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 2, L. R. 8/1995
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 29
 (Commisurazione e utilizzo dei contributi)
I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
In casi del tutto eccezionali, tenuto conto del livello culturale e della qualificazione delle iniziative, il limite del 75% potrà essere superato su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura, avuto riguardo alla specificità e dell' iniziativa e della manifestazione.
I contributi possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per l' acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri programmi di attività culturale, fino al limite massimo del 25% del contributo assegnato.
I soggetti beneficiari devono entro un mese dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l' accettazione predisponendo un preventivo per l' impiego del contributo medesimo pari all' importo dello stesso.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell' importo del contributo effettivamente liquidato, ivi compreso l' onere che il soggetto deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Eventuali modifiche non sostanziali apportate, per giustificato motivo, ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni, anche in esercizi successivi.
Note:
1Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 5, comma 1, L. R. 37/1996
2Quinto comma sostituito da art. 20, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Integrata la disciplina del quinto comma da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 30
 (Anticipazioni)
La Giunta regionale, quando trattasi di sovvenzioni agli enti e associazioni teatrali, riconosciuti quali organismi primari regionali, ed agli enti ed istituzioni che svolgano un' attività qualificata e continuativa riconosciuta ai sensi degli articoli 19 e 26, può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Commissione regionale per la cultura, deliberare l' erogazione, a titolo di acconto, di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% del finanziamento assegnato nell' esercizio precedente a quello di riferimento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 31
 (Pubblicazione dell' elenco dei contributi concessi)
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - e le somme relative - degli enti e associazioni che beneficiano dei contributi regionali previsti dalla presente legge, nonché una relazione illustrativa dei criteri adottati per l' elaborazione del piano di riparto di cui sopra.
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
TITOLO VIII
 Interventi di competenza
delle Amministrazioni provinciali
Art. 32
 (Adempimenti delle Amministrazioni provinciali)
Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge le Amministrazioni provinciali approvano piani annuali di intervento, sentita una apposita commissione consultiva costituita dal Consiglio provinciale con criteri di massima rappresentatività.
Per la presentazione delle domande e per la commisurazione ed utilizzo dei contributi si applicano i precedenti articoli 28 e 29.
I piani annuali di intervento sono resi pubblici mediante deposito presso il Consiglio provinciale, nelle forme atte a consentire ai cittadini di prenderne visione e sono comunicati unitamente alla relazione generale della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 33
 (Finanziamento degli interventi di spettanza
delle Amministrazioni provinciali)
Per lo svolgimento delle attività di competenza delle Province, l' Amministrazione regionale assegna alle stesse finanziamenti annuali.
La misura dei finanziamenti è destinata, sentita la Commissione regionale per la cultura, sulla base sia della popolazione sia del numero e della qualificazione dell' attività degli enti e delle istituzioni culturali presenti, sia degli ulteriori elementi desumibili da una relazione annuale elaborata da ciascuna Provincia.
Alla concessione dei finanziamenti si provvede in unica soluzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
TITOLO IX
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 
Per l' esercizio finanziario 1981 le funzioni dell' Organo tecnico - consultivo, di cui all' articolo 5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) dell' articolo 6 presieduto dall' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.
Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle Amministrazioni provinciali sono disposte, per l' esercizio finanziario 1981, a prescindere dalla costituzione delle Commissioni consultive nominate dai Consigli provinciali con criteri di massima rappresentatività.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 35
 
La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali può disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare l' osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 36
 
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale 30 marzo 1973, n. 23; legge regionale 17 marzo 1978, n. 18; legge regionale 27 agosto 1979, n. 52; legge regionale 18 agosto 1980, n. 41; articoli 50 bis e 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57; ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 37
 
Per le finalità previste dal Titolo II della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.400 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dal Titolo III della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dal Titolo IV della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dal Titolo V della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dal Titolo VI della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, sono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV i seguenti capitoli:
- capitolo 2892 con la denominazione: << Contributi a sostegno delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.400 milioni per l' esercizio 1981;
- capitolo 2893 con la denominazione: << Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per interventi a sostegno delle attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981;
- capitolo 2894 con la denominazione: << Contributi e spese a sostegno di attività di carattere straordinario, manifestazioni di particolare rilevanza, attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981;
- capitolo 2895 con la denominazione: << Contributi e spese a sostegno di attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e di attività giovanili internazionali a carattere culturale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1981;
- capitolo 2896 con la denominazione: << Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per attività intese alla tutela ed alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana e le altre lingue e culture locali >> e con lo stanziamento di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) dei quali 200 milioni per l' esercizio 1981, sono corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 38
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.