stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 39

Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate".