stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 47

(Delega al Governo in materia di revisione
dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991,
n. 125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi c principi e criteri direttivi
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle rela- tive al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo:
f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle pro- cedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).