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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 17

1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà - calcolata per difetto - delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alla necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposto per un posto.
2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.
3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.
4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.
5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.
Nota all'art. 17, comma 1:
- L'elenco aggiornato dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati dal decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976) è il seguente:

PROVINCIA DI UDINE
- Comuni disastrati (32):
Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Buia, Cassacco, Cavazzo Carnico, Chiusaforte. Colloredo di Montalbano, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Moggio Undinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Pontebba, Ragogna, Resia, Resiutta, San Daniele del Friuli, Taipana, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Tricesimo, Treppo Grande, Venzone e Villa Santina.

- Comuni gravemente danneggiati (35):
Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Lauco, Ligosullo, Malborghetto, Martignacco, Moimacco, Moruzzo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Paularo, Povoletto, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Pietro al Natisone, Socchieve, Sutrio, Torreano, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio.

- Comuni danneggiati (31):
Basiliano, Buttrio, Campoformido, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Flaibano. Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prepotto, Rigolato, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Stregna, Tarvisio, Tavagnacco e Udine.

PROVINCIA DI PORDENONE

- Comuni disastrati (13):
Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Frisanco, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vito d'Asio.

- Comuni gravemente danneggiati (5):
Andreis, Arba, Maniago, Montereale Valcellina e Vivaro.

- Comuni danneggiati (18):
Arzene, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cirnolais, Claut, Cordenons, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Rinchivelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino e Valvasone.

PROVINCIA DI GORIZIA

- Comuni danneggiati (3):
Cormons, Dolegna del Collio e San Floriano del Collio.

La legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/1985 reca disposizioni straordinarie per la ultimazione della ricostruzione nei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli.
- Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63. L'art. 3 di detta legge prevede quanto segue:
"La richiesta di disponibilità del personale anzidetto previo comando alla regione sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato con indicazione della qualifica occorrente e della durata del servizio ritenuto necessario per ultimare la ricostruzione.
La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che promuoverà il consenso del dipendente locale che rivesta la qualifica voluta ed il parere dell'amministrazione di attuale appartenenza.
Ove alla richiesta del comune disastrato o gravemente danneggiato, che potrà essere anche nominativa, corrispondano il consenso del dipendente locale prescelto e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, l'assunzione in posizione di comando verrà deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore anzidetto, di concerto con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione".
- La legge della regione Friuli-Venezia Giulia reca nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell'attività della ricostruzione.
Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63. Il testo del relativo art. 1 è il seguente:
"Art. 1. - La regione potrà continuare a porre a disposizione dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che ne facciano richiesta, il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione delle amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati all'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57.
A tal fine la regione assumerà il personale anzidetto in posizione di comando.
Il comando avrà durata semestrale e potrà essere rinnovato, periodicamente, sino all'anno 1989 incluso.
La richiesta di disponibilità del personale di cui si tratta sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo e della qualifica.
La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che, sentito l'assessore regionale delegato alla ricostruzione in ordine alla fondatezza ed alla conseguente accoglibilità della richiesta, promuoverà, se del caso, il consenso del dipendente locale prescelto ed il parere dell'amministrazione di attuale appartenenza.
Ove alla richiesta del comune disastrato o gravemente danneggiato corrispondano il consenso dell'interessato e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, il predetto assessore proporrà alla giunta regionale, d'intesa con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione, l'adozione dell'atto di assunzione in posizione di comando dell'unità lavorativa prescelta, onde poter porre la medesima a disposizione del comune richiedente.
Gli oneri diretti e gli oneri riflessi verranno rimborsati trimestralmente dalla regione all'ente che ha concesso l'assenso al comando.
Gli assegni variabili saranno, invece, a carico del comune disastrato o gravemente danneggiato che ha chiesto la disponibilità del comando".

Note all'art. 17, comma 3:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 828/1982 è il seguente:
"Art. 18. - Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purché in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.
A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonché i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons della provincia di Gorizia riserveranno, nel quadriennio 1 gennaio 1983-31 dicembre 1986 il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che entro il 31 dicembre 1982 abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.
Gli idonei che su designazione della commissione regionale saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e ai fini assistenziali e previdenziali fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.
Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato per gli idonei fino alla data della nomina in ruolo e comunque sino al 31 dicembre 1986.
Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare entro il 31 dicembre 1982 la propria dotazione organica con apposita motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.
Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge".
- L'art. 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 57 del 1983 (Disposizioni attuative dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per necessità dell'assistenza, nonché interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni) così recita:
"Art. 7. - A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario risultato idoneo, provvedendo alla copertura dei posti che risultino vacanti o che si rendessero vacanti nelle piante organiche degli enti locali indicati dall'art. 18 della legge n. 828/82, per la specifica quota riservata determinata dallo stesso articolo.
All'assegnazione degli idonei provvederà progressivamente - in base all'elenco-graduatoria - la Commissione regionale, di cui al precedente articolo, su richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali suddetti o d'ufficio a seguito di specifiche indagini che saranno disposte allo scopo di individuare eventuali vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti.
A parità di collocazione in graduatoria di più idonei valgono come criteri di precedenza nell'assegnazione, in via successiva:
- l'aver prestato servizio presso l'amministrazione richiedente;
- l'anzianità di servizio;
- la maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'ente richiedente;
- l'ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione agli esami di idoneità.
In occasione della richiesta di assegnazione di personale inserito nell'elenco definitivo gli enti locali potranno eccezionalmente avanzare richieste nominative per singole qualifiche.
La commissione accoglierà la richiesta anche prescindendo dalla posizione ricoperta in graduatoria dai soggetti richiesti, qualora gli stessi già prestino servizio presso l'ente richiedente alla data di pubblicazione dell'anzidetta graduatoria sul Bollettino ufficiale della regione.
L'assegnazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente locale o dalla verifica della vacanza effettuata del posto organico. L'assunzione dovrà essere effettuata entro trenta giorni successivi all'assegnazione.
Il mancato rispetto del termine di assunzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo comporterà il conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla regione per la persistenza nell'elenco definitivo del dipendente giudicato idoneo.
Il soggetto idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo nel termine indicato dall'ente che provvede all'assunzione, sarà cancellato dall'elenco definitivo con motivato provvedimento della commissione regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso dall'ente stesso.
La cancellazione risolve ogni rapporto di servizio in atto.
La commissione dà immediata comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'elenco definitivo all'amministrazione regionale e all'ente locale presso cui presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.
La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata dagli enti interessati entro trenta giorni dalla verificata vacanza del posto e l'assunzione avverrà entro i trenta giorni successivi alla assegnazione.
Il mancato rispetto del termine comporterà per l'ente il conseguente addebito, con pari decorrenza, degli oneri sostenuti dalla regione per l'iscritto nelle graduatorie che successivamente sarà assegnato".

Nota all'art 17, comma 4:
Per il testo dell'intero art. 18 della legge n. 828/1982 si veda nelle note all'art. 17, comma 3.