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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 16

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 16, comma 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/1976 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilita):
"Art. 2. - Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunità montana interessata o la comunità collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:
a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;
b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, ad adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di venti giorni".