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LEGGE 16 maggio 1984, n. 138

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

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Testo in vigore dal:  2-6-1984

Art. 5


In conformità ai principi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.
Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.
Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.
Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.
Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1 giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.
Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.
In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.
Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente.
Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.
Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.