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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336.
Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi d'incremento da occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.
A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;
c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;
d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 10 giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano regionale;
h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.
Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.
Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.