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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 6

(Personale straordinario)


Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.