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LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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Testo in vigore dal:  31-10-1971

Art. 68



I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:
a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48;
b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48.
Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).
Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.