stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-6-1975
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Aumento della pensione non reversibile)


La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3)
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."