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LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
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Testo in vigore dal:  31-3-2006
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Art. 3

(Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione)
((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1))
è effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che è soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.