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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Riordinamento del Club alpino italiano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  22-9-2019
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».