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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

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Testo in vigore dal:  26-12-2002

Art. 4

Trasferimento di personale
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in Euro 30.780,83 annui per ogni unità di personale.
4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre 2000.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001; si riporta il testo dell'art. 4:
"Art. 4. - 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.".