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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
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Testo in vigore dal:  13-2-1997

Art. 8

Circoscrizioni provinciali
1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Nota all'art. 8:
- Il numero 1-bis) dell'art. 4 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede che la regione ha potestà legislativa nelle materie:
"1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".