stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal:  7-10-1989

Art. 5

Uffici di statistica delle regioni
e delle province autonome
1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.
Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 è il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
(omissis).
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".