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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-4-2020
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Art. 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per
((65 milioni di euro))
ai comuni e per
((5 milioni di euro))
alle province e città metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
((e con il Ministero))
della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.