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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal:  21-4-2018
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Art. 6

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa
((, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,))
risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.
2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorché gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.
3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.
4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.
5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.