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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1976, n. 995

Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1988)
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Testo in vigore dal:  10-3-1977

Art. 12



L'art. 481 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 481 - Commissioni mediche provinciali, certificati medici. - Le commissioni mediche provinciali sono presiedute dal titolare dell'ufficio del medico provinciale nelle regioni a statuto speciale, oppure, nelle altre regioni, dal medico dei ruoli regionali avente equivalenti funzioni o, se non previste, dal medico dei ruoli regionali più elevato in grado o di maggiore anzianità, a seconda degli ordinamenti.
Le commissioni sono composte di altri due membri effettivi e di due supplenti scelti fra i medici appresso indicati:
a) funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato designati dalla direzione di detto servizio;
b) medici militari in servizio designati, a seconda delle competenze, dalla Direzione generale di sanità militare o dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;
c) ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, debbono appartenere ad organismi diversi.
Il presidente, sulla base delle designazioni, costituisce le commissioni e può designare a presiedere le commissioni, in sua sostituzione, un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità oppure un funzionario medico del suo ufficio ovvero uno dei medici appartenenti ad una delle categorie elencate alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma.
Le commissioni fanno capo all'ufficio del medico provinciale, operano in sedi opportunamente attrezzate, e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere più di una per ciascuna provincia con sedi nel capoluogo od in altri comuni.
Le commissioni possono avvalersi della consulenza di istituti e di medici specializzati, nonché di ingegneri della motorizzazione civile, con onere a carico del soggetto esaminato.
L'ufficio del medico provinciale assicura il servizio di segreteria della commissione medica provinciale; la segreteria è unica anche se nella provincia vi sono più commissioni.
Il presidente convoca le commissioni in relazione al numero ed alla natura delle richieste; la segreteria organizza le sedute curando altresì, ove necessario, la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.
Quando l'accertamento viene richiesto dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del testo unico l'accertamento stesso deve essere effettuato presso la commissione medica provinciale all'uopo indicata.
I certificati medici debbono essere conformi ai modelli annessi al presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui all'allegato A dai medici indicati al primo comma dell'art. 81 del testo unico, su carta di colore bianco;
b) quello di cui all'allegato B dalle commissioni mediche provinciali, su carta di colore celeste.
I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
I giudizi delle commissioni mediche provinciali possono anche essere formulati a maggioranza: in tali casi il dissenso del terzo membro deve essere espresso sui certificati.
L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche provinciali deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 81 del testo unico, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche provinciali dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, l'esito dell'accertamento stesso deve essere comunicato d'ufficio all'organo che ne ha fatto richiesta.
I certificati delle commissioni mediche provinciali debbono essere consegnati dietro sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna da parte degli interessati.
Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, verranno determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle commissioni stesse o per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime".