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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980
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Art. 43

(Base pensionabile)


Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. (2) (4b)
((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo 43 è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 3 aprile 1979, n. 101 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".