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Document 32001R0069

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

OJ L 10, 13.1.2001, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 138 - 140

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/69/oj

32001R0069

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0030 - 0032


Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(1), in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis(3). Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative(4), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.

(3) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

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