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Document 31996R1404

Regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio del 15 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

OJ L 181, 20.7.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1404/oj

31996R1404

Regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio del 15 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/1996 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1404/96 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che l'applicazione dello strumento finanziario per l'ambiente, LIFE, avviene per fasi; che la prima fase si conclude il 31 dicembre 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1973/92 (5) stabilisce all'articolo 14, paragrafo 1, che la Commissione dovrebbe formulare proposte su eventuali modifiche da apportare in vista di miglioramenti per il proseguimento dell'azione oltre la prima fase;

considerando che, visto il contributo positivo dato da LIFE alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, è opportuno attuare una seconda fase della durata di quattro anni che si conclude il 31 dicembre 1999;

considerando che l'esperienza maturata durante la prima fase di LIFE ha rivelato la necessità di concentrare gli sforzi specificando con maggiore chiarezza i settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, di migliorare le procedure di gestione e di definire più chiaramente i criteri di selezione e di valutazione di tali azioni;

considerando che occorre aumentare l'efficacia e la trasparenza delle modalità di applicazione di LIFE e delle procedure di informazione del pubblico e dei potenziali beneficiari;

considerando che le azioni preparatorie dovrebbero riguardare la promozione di iniziative transnazionali congiunte, la cooperazione e il trasferimento delle conoscenze fra organismi governativi (locali, regionali o nazionali) e/o non governativi e/o operatori socioeconomici;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da una parte, ed alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale, dall'altra, prevedono la partecipazione di questi ultimi a programmi comunitari, tra l'altro nel settore dell'ambiente;

considerando che, poiché i suddetti paesi dell'Europa centrale ed orientale dovrebbero farsi carico dei costi connessi con la loro partecipazione, la Comunità, se del caso per casi specifici e secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee e ai pertinenti accordi d'associazione, può decidere uno stanziamento aggiuntivo ai contributi nazionali di tali paesi;

considerando che, per i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico, esclusi i paesi dell'Europa centrale ed orientale, che hanno firmato accordi di associazione con la Comunità europea, è necessario attuare attività di assistenza tecnica e azioni dimostrative;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è modificato come segue:

1) Il testo degli articoli 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in appresso denominato "LIFE".

Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e se del caso, all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.

Articolo 2

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di LIFE sono:

1) per quanto riguarda la Comunità,

a) azioni per la conservazione della natura:

azioni definite all'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (*), necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (**), e della direttiva 92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000;

b) altre azioni per l'attuazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente:

i) azioni innovative e dimostrative intese a promuovere uno sviluppo sostenibile nelle attività industriali;

ii) azioni di dimostrazione, stimolo e assistenza tecnica per le comunità locali allo scopo di incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e nella pianificazione del territorio per la promozione di uno sviluppo sostenibile;

iii) azioni preparatorie volte a facilitare l'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente, in particolare:

- protezione e gestione razionale delle zone costiere, dei corsi d'acqua aventi la propria foce in tali zone e, se del caso, delle loro zone umide nonché gestione duratura di tali zone e corsi d'acqua;

- riduzione dei rifiuti e in particolare di quelli tossici e pericolosi;

- protezione delle risorse idriche e gestione delle acque, compreso il trattamento delle acque reflue o contaminate;

- lotta contro l'inquinamento atmosferico, l'acidificazione, l'esaurimento dell'ozono troposferico;

2) per quanto riguarda i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato accordi di associazione con la Comunità europea;

a) assistenza tecnica alla realizzazione delle strutture amministrative necessarie in campo ambientale e alla definizione di politiche e programmi di azione in materia ambientale;

b) conservazione o ripristino, dal punto di vista della protezione della natura, di habitat importanti in cui si trovano specie minacciate di flora e fauna;

c) azioni dimostrative volte a promuovere uno sviluppo sostenibile;

3) le misure di accompagnamento necessarie alla verifica, alla valutazione o alla promozione di azioni intraprese nella prima fase e ai sensi dei punti 1 e 2 e diffusione di informazioni sull'esperienza e sui risultati ottenuti con le medesime.

(*) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(**) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).»

2) L'articolo 3 è abrogato.

3) Il testo degli articoli 7 e 8 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 7

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La seconda fase comincia il 1° gennaio 1996 e si conclude il 31 dicembre 1999.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione della seconda fase per il periodo dal 1996 al 1999 è di 450 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Per i successivi periodi di applicazione di LIFE l'importo finanziario di riferimento rientra nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. In base ad una relazione che la Commissione dovrà trasmettere anteriormente al 30 settembre 1997, il Consiglio esaminerà anteriormente al 31 dicembre 1997 l'importo di riferimento, in vista di una sua eventuale revisione secondo le procedure previste dal trattato, nel quadro delle prospettive finanziarie, tenendo conto delle domande ricevute.

Articolo 8

1. La percentuale delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di attività di cui all'articolo 2 è fissata come segue:

a) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a);

b) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); il 12 %, al massimo, di queste risorse può essere assegnato alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punto iii);

c) 5 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 2;

d) 3 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 3.

2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo 2, punto 1 e punto 2, lettere b) e c) è al massimo pari al 50 % dei costi approvati.

In via eccezionale, tale percentuale è pari:

- al massimo al 30 % del costo delle azioni suscettibili di generare entrate significative: in tal caso il contributo dei beneficiari è almeno pari al sostegno comunitario;

- al massimo al 75 % dei costi delle azioni riguardanti, nell'Unione europea, habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o le specie di uccelli menzionate nella direttiva 74/409/CEE che sono minacciate di estinzione.

3. La quota massima di sostegno finanziario comunitario per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) e per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 2, punto 3 è pari al 100 % dei costi di tali azioni.»

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. Qualora le azioni riguardino più di uno Stato membro, la proposta è sottoposta dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità o organismo responsabile del coordinamento.

Le domande sono sottoposte alla Commissione entro il 31 gennaio. La Commissione delibera sulle domande entro il 31 luglio.

2. La Commissione può tuttavia chiedere a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a dichiarare il loro interesse pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.

3. Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.

4. La Commissione sottopone agli Stati membri un riassunto dei principali elementi e del contenuto delle proposte ricevute nel contesto delle dichiarazioni di interesse e delle domande sottoposti da paesi terzi. Su richiesta, esse mette i documenti originari a disposizione degli Stati membri, per consultazione.

5. Le azioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a) e le relative misure di accompagnamento sono soggette alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE; le altre azioni LIFE, sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione informa i comitati di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13 del presente regolamento dell'applicazione dei criteri e delle priorità definiti nell'articolo 9 bis.

Le azioni approvate comportano:

- per le azioni da intraprendere nella Comunità: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari, relative a azioni specifiche;

- per le azioni da intraprendere nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati dell'attuazione delle suddette azioni.

6. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessarie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in funzione della natura e della forma dell'azione approvata a sono fissati nella decisione della Commissione o nel contratto o convenzione concluso con i beneficiari.»

5) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

1. Le azioni proposte di cui all'articolo 2 sono conformi alle disposizioni del trattato e alla legislazione comunitaria e rispondono ai seguenti criteri:

a) Criteri generali per le azioni intraprese nella Comunità europea:

- presentare un interesse comunitario, recando un contributo significativo all'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente;

- essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente affidabili;

- essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e rapporto costi-benefici;

- contribuire eventualmente a un approccio plurinazionale quale ulteriore criterio nella misura in cui, rispetto a un approccio nazionale, possa condurre a migliori risultati sotto il profilo dell'attuabilità, della razionalità e dei costi;

b) criteri specifici per le azioni intraprese nella Comunità:

i) quanto alle azioni di conservazione della natura contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera a), esse riguardano:

- siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, o

- siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, o

- specie menzionate nella direttiva 92/43/CEE, allegati II e IV, o nella direttiva 79/409/CEE, allegato I;

ii) quanto alle azioni in campo industriale, esse, se del caso, rispondono a criteri appropriati tra cui i seguenti:

- offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta preoccupazione in alcuni Stati membri;

- avere carattere innovativo dal punto di vista tecnico e rappresentare un progresso;

- avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;

- essere in grado di stimolare una più ampia diffusione e applicazione delle pratiche o delle tecnologie favorevoli alla protezione dell'ambiente;

- mirare allo sviluppo e al trasferimento di conoscenze che possono essere utilizzate in situazioni identiche o simili;

- essere caratterizzate da un rapporto costi benefici potenzialmente soddisfacente da un punto di vista ambientale;

iii) quanto alle azioni a favore di autorità locali, esse rispondono a criteri appropriati tra cui i seguenti:

- offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta grande preoccupazione in alcuni Stati membri;

- provare il carattere innovativo delle azioni prospettate tramite la metodologia applicata;

- avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;

- promuovere la cooperazione nel settore dell'ambiente;

iv) quanto alle azioni preparatorie, esse dovrebbero predisporre azioni di carattere più strutturale.

c) Criteri per le azioni da realizzare in paesi terzi:

- presentare un interesse per la Comunità, in particolare per il suo contributo all'attuazione di orientamenti e accordi regionali e internazionali;

- contribuire all'attuazione di un approccio che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;

- offrire soluzioni per problemi ambientali ampiamente diffusi nella regione e nel settore considerato;

- rafforzare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale o regionale;

- essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e validità economica;

- essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente validi.

2. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i) e ii), che non rispondono ai criteri pertinenti menzionati al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) non sono prese in considerazione per la concessione di un sostegno finanziario nel quadro di LIFE.

Articolo 9 ter

Nel quadro delle domande attinenti ad azioni contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), non sono coperti i seguenti costi:

- costi occasionati da studi non aventi direttamente per oggetto l'obiettivo perseguito dalle azioni finanziate;

- costi relativi a investimenti in importanti lavori di infrastruttura o a investimenti di carattere strutturale non innovativo;

- costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

- costi relativi ad attività già affermate su scala industriale.»

6) All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per assicurare il buon esito delle azioni svolte dai beneficiari di un contributo finanziario comunitario la Commissione adotta le misure necessarie per:

- verificare che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente e in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

- prevenire e reprimere le irregolarità;

- recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenza.»

7) All'articolo 11, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può ridurre, sospendere o ricuperare l'importo del contributo finanziario concesso per un'azione se costata irregolarità implicanti la mancata conformità alle disposizioni del presente regolamento o se risulta che, senza chiedere il consenso della Commissione, si siano apportate ad un'azione modifiche di rilievo contrastanti con la sua natura o le sue condizioni di attuazione.»

8) All'articolo 12, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione provvede a un'efficace verifica dell'attuazione delle azioni finanziate dalla Comunità, come pure della loro conformità con le disposizioni del presente regolamento. La verifica è effettuata sulla base di relazioni redatte secondo procedure convenute dalla Commissione e dal beneficiario e implica anche controlli a campione.»

9) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) associati, secondo le condizioni enunciate nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari (che sono o saranno) conclusi con tali paesi, sulla base di stanziamenti supplementari.»

10) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e sull'utilizzazione degli stanziamenti e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la seconda fase.

Il Consiglio, nel rispetto del trattato, decide dell'attuazione della terza fase a partire dal 1° gennaio 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12.

(2) GU n. C 18 del 22. 2. 1996.

(3) GU n. C 100 del 2. 4. 1996.

(4) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 1995 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 giugno 1996 (GU n. C 181 del 24. 6. 1996).

(5) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1.

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