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Document 31993R3699

Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti

/* Versione codificata CF 31998R2468 */

OJ L 346, 31.12.1993, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 198 - 210
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 198 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/1998; abrogato e sostituito da 398R2468

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3699/oj

31993R3699

Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti /* Versione codificata CF 398R2468 */

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0198


REGOLAMENTO (CE) N. 3699/93 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5), e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del suddetto regolamento (6), stabiliscono gli obiettivi generali e le missioni dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato «SFOP», nonché la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi nonché le disposizioni finanziarie a carattere generale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (7), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune; che è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta comunitaria di pesca in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; che spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; che occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca (8);

considerando che inoltre il regolamento (CEE) n. 2080/93 stabilisce le missioni specifiche degli interventi comunitari a finalità strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento il Consiglio deve decidere entro il 31 dicembre 1993 le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per quanto riguarda le misure di adeguamento delle strutture del settore;

considerando la necessità che il Consiglio stabilisca le modalità di attuazione delle azioni legate all'adeguamento delle strutture del settore onde garantire che gli interventi dello SFOP servano a realizzare gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore per l'insieme degli interventi strutturali della Comunità e per l'intera politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva della Comunità, e affinché ogni Stato membro possa garantire la gestione degli interventi strutturali nel settore; che, nella misura in cui tali interventi non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno tra l'altro inserire in modo coerente la programmazione e la ristrutturazione delle flottiglie comunitarie di pesca nell'insieme degli interventi strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Lo SFOP può, secondo le condizioni previste dal presente regolamento, concedere un contributo a favore delle azioni di cui ai titoli II, III e IV entro i limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca, quale definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

TITOLO I PROGRAMMAZIONE

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le azioni di cui all'articolo 1 prevedono una programmazione in due fasi, secondo le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4.

2. La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie rientra nei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Programmi settoriali e domande di contributo

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, sotto forma di documento unico di programmazione, in appresso denominato «documento»:

- un programma settoriale,

- una domanda di contributo.

Ciascun documento riguarda un periodo di sei anni ed il primo periodo di programmazione inizia il 1o gennaio 1994.

Per la parte del periodo di programmazione contemplata da un programma di orientamento pluriennale già approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il documento è conforme al paragrafo 2 del presente articolo.

Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma di orientamento pluriennale approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione che figurano nel documento sono puramente indicativi e vengono precisati dagli Stati membri al momento dell'approvazione del nuovo programma di orientamento pluriennale in funzione degli obiettivi.

Se non altrimenti stabilito con lo Stato membro interessato, i documenti relativi al primo periodo di programmazione vengono presentati entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento; i documenti relativi ai periodi di programmazione successivi sono presentati entro i sei mesi precedenti l'inizio di ciascun periodo.

2. Il programma settoriale può riguardare tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV e contiene tutte le informazioni che figurano nell'allegato I. Esso dev'essere conforme agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni del programma d'orientamento pluriennale di cui all'articolo 5.

La domanda di contributo dev'essere conforme alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa contiene la descrizione di tutte le misure previste per attuare l'azione comune e precisa le forme d'intervento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

3. Il documento fa una distinzione tra i dati relativi alle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 e quelli relativi alle altre regioni.

I dati relativi alle regioni dell'obiettivo n. 1 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 4

Programmi comunitari

1. La Commissione valuta i programmi settoriali in base alla loro coerenza con le missioni dello SFOP previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 nonché alle disposizioni e alle politiche di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Le domande di contributo sono esaminate conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. In base ai documenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione adotta, entro i sei mesi successivi al loro ricevimento, una decisione unica relativa al programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore.

La decisione della Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93 è adottata nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e di concerto con lo Stato membro interessato.

La decisione della Commissione relativa ad un programma comunitario è notificata allo Stato membro interessato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. I programmi comunitari debbono essere conformi agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5. A tal fine essi potranno essere riveduti, in particolare qualora intervengano modifiche sostanziali e al termine di ciascun periodo di programmazione della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie.

Articolo 5

Programmi d'orientamento pluriennali per le flotte da pesca

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende per «programma di orientamento pluriennale per le flotte da pesca» una serie di obiettivi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per il loro conseguimento, che consenta di orientare lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

2. In base agli obiettivi e alle modalità pluriennali di ristrutturazione del settore della pesca, stabiliti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, la Commissione, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93, adotta i programmi di orientamento pluriennali per ogni Stato membro.

3. I programmi d'orientamento pluriennali adottati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1993 e il 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 sono applicabili fino alla loro scadenza.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1o gennaio 1996 le informazioni di cui all'allegato II, che servono ad elaborare i programmi d'orientamento pluriennali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999.

Articolo 6

Controllo dei programmi d'orientamento pluriennali

1. Per consentire il controllo dei progressi conseguiti nell'attuare i programmi d'orientamento pluriennali gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, anteriormente al 1o aprile, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma d'orientamento pluriennale. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi d'orientamento pluriennali per tutti gli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative al controllo degli sforzi di pesca per comparto della flotta, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle capacità e attività di pesca corrispondenti, conformemente alle procedure attuate dalla Commissione.

3. La Commissione dispone a tal fine di uno schedario comunitario delle navi da pesca adatto alla gestione dello sforzo di pesca.

4. La Commissione adotta le disposizioni relative allo schedario di cui al paragrafo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

5. Su richiesta dello Stato membro interessato o della Commissione, oppure in applicazione delle disposizioni previste dai programmi d'orientamento pluriennali, ciascun programma d'orientamento pluriennale già adottato può essere riesaminato ed eventualmente adeguato.

6. La Commissione decide in merito all'approvazione degli adeguamenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

7. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri debbono conformarsi in particolare alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

TITOLO II ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D'ORIENTAMENTO PLURIENNALI PER LE FLOTTE DA PESCA

Articolo 7

Disposizioni comuni

1. Al termine del programma di orientamento pluriennale se per un determinato comparto della flotta di uno Stato membro le riduzioni di capacità finanziate esclusivamente con aiuti pubblici fanno sì che vengano superati gli obiettivi di tale comparto, la nuova situazione dovuta esclusivamente a detti aiuti non potrà essere invocata per mettere in servizio nuove capacità.

Dette disposizioni non si applicano nel caso particolare delle flotte di pesca costiera d'interesse locale composte di navi di meno di 220 kW, per cui non sono fissati contingenti di pesca a livello comunitario.

Per tali flotte gli Stati membri possono finanziare, con i soli aiuti di Stato e entro i premi e i tassi massimali degli aiuti pubblici di cui ai punti 1.3 e 2.1 dell'allegato IV, le capacità corrispondenti al superamento.

2. Ogni anno, per ciascun comparto della flotta, lo Stato membro adotta disposizioni amministrative che garantiscano che gli aiuti all'ammodernamento e alla costruzione non comportino un aumento delle attività di pesca.

Articolo 8

Adeguamento dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.

Ove necessario gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l'altro:

- la demolizione;

- il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche;

- l'assegnazione definitiva della nave in questione a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità.

Per le navi con una stazza lorda inferiore a 25 tonnellate (TSL), solamente la demolizione della nave può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché le navi interessate da queste misure siano radiate dai registri d'immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi radiate siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

3. Le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.

Articolo 9

Nuovi orientamenti per le attività di pesca - associazioni temporanee d'imprese e società miste

1. Gli Stati membri possono prendere misure destinate a riorientare le attività di pesca incoraggiando la creazione di associazioni temporanee di imprese e/o di società miste.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per «associazione temporanea d'imprese» un'associazione basata su un accordo contrattuale limitato nel tempo tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi che hanno rapporti con la Comunità, e avente come scopo lo sfruttamento e la valorizzazione in comune delle risorse ittiche di detto o detti paesi terzi e la ripartizione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica intrapresa congiuntamente, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

L'accordo contrattuale prevede la cattura e, eventualmente, la trasformazione e/o commercializzazione delle specie interessate, nonché la fornitura di «know-how» e/o il trasferimento di tecnologia nella misura in cui siano legati alle suddette operazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento s'intende per «società mista» una società di diritto privato costituita da uno o più armatori della Comunità e da uno o più partner di paesi terzi, costituita nell'ambito delle relazioni formali fra la Comunità e il paese terzo e avente come obiettivo lo sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche nelle acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione di tali paesi terzi, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

4. Ove necessario, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2080/93, le condizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Rinnovo delle flotte e ammodernamento delle navi da pesca

1. Gli Stati membri possono adottare misure a favore della costruzione di navi da pesca purché rispettino, entro i termini previsti, gli obiettivi intermedi globali annuali e finali dei programmi d'orientamento pluriennali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente a qualsiasi progetto di aiuto in materia, le disposizioni adottate per garantire il rispetto di tale condizione.

2. Gli Stati membri possono adottare misure a favore dell'ammodernamento delle navi da pesca. Tali misure sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma qualora gli investimenti in questione rischino di causare un aumento dello sforzo di pesca.

Le misure previste nel presente paragrafo possono essere prese alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 a favore di navi la cui domanda di contributo ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 4028/86 non è stata accolta benché formalmente ammissibile in virtù delle disposizioni di quest'ultimo regolamento.

TITOLO III AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'ACQUACOLTURA, DELLA SISTEMAZIONE DI ZONE MARINE COSTIERE, DELL'ATTREZZATURA DEI PORTI DA PESCA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 11

Settori interessati

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite dall'allegato III, misure volte ad incoraggiare gli investimenti materiali nei seguenti settori:

- acquacoltura,

- protezione e sviluppo delle risorse ittiche nelle zone marine costiere, in particolare mediante l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a delimitare le zone sottomarine protette,

- attrezzature dei porti di pesca,

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure volte ad incoraggiare la progettazione e l'applicazione di sistemi per il miglioramento ed il controllo della qualità, delle norme sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto sull'ambiente, nonché di iniziative di ricerca e di formazione nelle imprese. I costi corrispondenti, ad eccezione delle spese di funzionamento dei beneficiari, possono usufruire di un contributo dello SFOP, purché siano direttamente legati agli investimenti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV ALTRE MISURE

Articolo 12

Promozione e ricerca di nuovi sbocchi

Gli Stati membri possono adottare misure a favore di iniziative di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare:

- operazioni di certificazione della qualità e di marchiatura dei prodotti,

- campagne di promozione, ivi comprese quelle destinate a valorizzare la qualità,

- indagini tra i consumatori,

- iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo,

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni,

- l'organizzazione di missioni di studio o commerciali,

- studi di mercato, compresi quelli aventi ad oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi, e sondaggi,

- campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione,

- consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti e dettaglianti.

Queste misure non possono essere concepite in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o regione particolare.

Articolo 13

Azioni realizzate dagli operatori del settore

Gli Stati membri possono adottare misure a favore di azioni realizzate dagli operatori del settore e considerate dalle autorità competenti degli Stati membri quali iniziative d'interesse collettivo, di durata limitata, purché tali azioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Le misure alle quali si riferisce il primo comma comprendono inoltre gli aiuti agli organismi di produttori ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (9).

Articolo 14

Arresto temporaneo delle attività

Gli Stati membri possono adottare misure di arresto temporaneo delle attività.

Il contributo finanziario dello SFOP può essere fornito solo a misure volte a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad un'operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca motivato da eventi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Articolo 15

Rispetto delle condizioni d'intervento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

2. In occasione della domanda di versamento del saldo di ciascuna quota annua gli Stati membri attestano di aver verificato il rispetto delle condizioni d'intervento stabilite dal presente regolamento.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione procede ad un adeguato esame del caso nel quadro della partnership, chiedendo tra l'altro allo Stato membro o alle autorità, designate da quest'ultimo per mettere in atto l'azione, di presentare le proprie osservazioni entro un determinato termine.

In seguito a questo esame, la Commissione può sospendere, ridurre o annullare il contributo dello SFOP nel settore d'intervento interessato ai sensi dell'allegato I, punto 1 se l'esame conferma il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Massimali e tassi d'intervento

1. Gli importi massimi degli aiuti erogabili in applicazione del presente regolamento, nonché i limiti del contributo finanziario degli Stati membri, dei beneficiari e della Comunità figurano nell'allegato IV.

2. Gli Stati membri possono, nei limiti del campo d'applicazione del presente regolamento, adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore agli importi massimi previsti dal presente articolo, purché siano conformi agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

Impegni di bilancio

1. In caso di azioni pluriennali lo Stato membro trasmette annualmente alla Commissione le informazioni necessarie per consentire l'impegno delle quote annue previste dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. Gli impegni di bilancio sono effettuati in base a tassi minimi di realizzazione, stabiliti nelle decisioni relative alla concessione dei contributi.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

Articolo 18

Procedure di versamento del contributo

1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 nonché in base ai tassi minimi di realizzazione e alle disposizioni finanziarie della decisione relativa alla concessione del contributo.

2. Le domande di pagamento debbono essere corredate di documenti atti a dimostrare il progredire delle azioni, nonché i versamenti comunitari e nazionali ai beneficiari.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.(2) GU n. C 305 dell'11. 11. 1993, pag. 12.(3) Parere reso il 17 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) Parere reso il 21 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1).(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20).(7) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.(8) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.(9) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

ALLEGATO I

CONTENUTO INDICATIVO DEI PROGRAMMI SETTORIALI 1. Descrizione della situazione attuale nei vari settori d'intervento (1)(f*)

- Aspetti positivi e carenze.

- Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli anni precedenti.

- Esigenze del settore.

2. Strategia di adeguamento delle strutture del settore

- Obiettivi generali nell'ambito della politica comune della pesca.

- Obiettivi specifici per ciascun settore d'intervento (quantificati se possibile).

- Impatto previsto (in termini d'occupazione, di produzione, ecc.).

3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

- Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altra natura) per ogni settore d'intervento.

- Tabella finanziaria indicativa relativa all'intero periodo di programmazione, con il riepilogo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste per ciascun settore d'intervento.

- Indicazioni sull'utilizzazione del contributo dello SFOP (forme d'intervento, ecc.).

- Motivazione dell'intervento comunitario.

f

(1)(*) Per «settore d'intervento» s'intende un campo del settore della pesca i cui problemi possono essere considerati globalmente, come ad esempio:

- adeguamento dello sforzo di pesca,

- rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca,

- acquacoltura,

- zone marine protette,

- attrezzature dei porti da pesca,

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti,

- promozione dei prodotti.

ALLEGATO II

CONTENUTO MINIMO DEI PROGRAMMI D'ORIENTAMENTO PLURIENNALI RELATIVI ALLA FLOTTA DA PESCA PER IL PERIODO 1997/1999 1. Aggiornamento della descrizione della situazione prevista nell'allegato I

L'aggiornamento consiste nell'indicare l'evoluzione della situazione della pesca, della flotta e della relativa occupazione dopo la data di presentazione del programma settoriale.

2. Risultati del programma precedente

2.1. Indicare e commentare i tassi di realizzazione degli obiettivi stabiliti dai programmi 1993/1996.

2.2. Analizzare le condizioni generali amministrative e socio-economiche dell'applicazione del programma ed in particolare, se del caso, dell'applicazione delle misure volte a ridurre l'attività di pesca.

2.3. Precisare e commentare, per ogni comparto della flotta, i mezzi finanziari comunitari, nazionali e regionali che sono stati impegnati per conseguire i risultati riscontrati.

3. Nuovi orientamenti

In funzione degli elementi di risposta forniti ai punti 1 e 2, indicare gli orientamenti che sarebbe auspicabile adottare per i vari comparti della flotta nel periodo 1997/1999, in particolare nell'ambito delle due azioni seguenti:

3.1. Adeguamento dello sforzo di pesca: il livello auspicabile dello sforzo di pesca per ogni comparto al 31 dicembre 1999, espresso in funzione degli obiettivi stabiliti per i vari comparti al 31 dicembre 1996. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative associate. Regimi di gestione dell'attività di pesca. Consistenza dei mezzi amministrativi e finanziari necessari per conseguire i nuovi obiettivi stabiliti.

3.2. Rinnovo della flotta: tasso di rinnovo auspicabile per ogni comparto e mezzi finanziari richiesti. Disposizioni giuridiche o amministrative per il controllo, da parte dello Stato membro, dei movimenti di entrata/uscita delle navi della propria flotta. Sistema adottato dallo Stato membro per garantire che, nei vari comparti della flotta, gli aiuti pubblici concessi per le iniziative di rinnovo e di adeguamento dello sforzo di pesca non ostacolino il conseguimento degli obiettivi dei programmi.

ALLEGATO III

CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D'INTERVENTO 1. Attuazione dei programmi d'orientamento pluriennali (titolo II)

1.1. Arresto definitivo (articolo 8, paragrafo 2)

a) L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80 % del numero di giorni in mare consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

Alle navi per cui è stata presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato una domanda di arresto definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 entro il 31 dicembre 1993, si applicano i criteri dell'articolo 24 dello stesso.

b) Le operazioni possono riguardare solo le navi di oltre dieci anni.

1.2. Associazioni temporanee d'imprese e società miste (articolo 9)

a) Le azioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

- riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate in un porto della Comunità, in attività da oltre cinque anni battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, tecnicamente adatte a svolgere le operazioni di pesca previste; tuttavia, non sarà richiesta un'attività minima di cinque anni per le navi registrate in un porto comunitario fra il 1o gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990;

- le navi interessate battono bandiera dello Stato membro per tutta la durata dell'associazione temporanea d'imprese, che deve prevedere operazioni di pesca con una durata compresa tra sei mesi e un anno;

- qualora venga costituita una società mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso il paese terzo interessato, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie.

b) I contributi finanziari per i progetti di società miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 (1) e (CEE) n. 4028/86. Dai contributi concessi verrà detratto pro rata temporis l'importo riscosso in precedenza nei seguenti casi:

- aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista;

- aiuti alla modernizzazione e/o premio ad un'associazione temporanea di imprese nei cinque anni precedenti la costituzione della società mista.

1.3. Costruzione di navi (articolo 10)

a) Le navi debbono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e direttive vigenti in materia d'igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi. Esse vengono introdotte nell'appropriata sezione dello schedario comunitario.

b) Per la concessione del contributo finanziario vengono privilegiate le navi che utilizzano gli attrezzi e metodi di pesca più selettivi.

1.4. Ammodernamento delle navi (articolo 10)

a) Gli investimenti debbono riguardare:

- la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego di attrezzi e metodi più selettivi, e/o

- il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di determinate disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario, e/o

- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o

- l'attrezzatura di controllo delle operazioni di pesca che si trova a bordo delle navi.

b) Le operazioni possono riguardare solamente navi con meno di trenta anni. Questo limite non si applica se gli investimenti riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca imbarcate.

2. Investimenti nei settori previsti al titolo III

2.0. Aspetti generali

a) Gli investimenti debbono:

- contribuire, quale effetto economico duraturo, al miglioramento strutturale previsto;

- offrire garanzie sufficienti di fattibilità tecnica ed economica, evitando in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie.

b) In tutti i settori di cui al titolo III sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

c) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti l'acquisto di terreni, la copertura di spese di carattere generale oltre il 12 % dei costi e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

2.1. Acquacoltura

Le misure possono riguardare investimenti materiali concernenti:

a) la costruzione, l'attrezzatura, l'estensione e la modernizzazione d'impianti d'acquacoltura, ed in particolare:

- la costruzione, la modernizzazione e l'acquisto di edifici;

- i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole;

- l'acquisto e l'installazione di attrezzature e di macchinari nuovi e destinati esclusivamente alla produzione acquicola, comprese le imbarcazioni di servizio e le attrezzature di tipo informatico e telematico;

b) progetti intesi a dimostrare, su scala analoga a quella dei normali investimenti produttivi, la fattibilità tecnica e la redditività economica dell'allevamento di specie non ancora sfruttate commercialmente in acquacoltura o di tecniche di allevamento innovative, purché si basino su lavori di ricerca concludenti.

2.2. Sistemazione di zone marine costiere

Gli investimenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse ittiche nella zona marina interessata;

b) essere realizzati da enti pubblici, da organizzazioni di produttori riconosciute o da organismi designati a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.3. Attrezzatura dei porti da pesca

a) Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti ed attrezzature destinati a:

- migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti,

- coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca),

- sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

b) Sono privilegiati gli investimenti:

- che interessano l'intera comunità di pescatori del porto,

- che contribuiscono allo sviluppo generale del porto e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori.

2.4. Trasformazione e commercializzazione

a) Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:

- la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti,

- l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica),

- l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività e ad incrementare il valore aggiunto.

b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

- il commercio al dettaglio.

3. Attività di promozione (articolo 12)

a) Le spese ammissibili riguardano in particolare:

- i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni,

- l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni,

- i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.

b) Sono privilegiate:

- le azioni volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate,

- le azioni a carattere collettivo,

- le azioni volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

c) Non sono ammissibili i costi di funzionamento del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).

(1) Regolamento (CEE) n. 2908/93 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1).

ALLEGATO IV

MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO 1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)

1.1. Arresto definitivo e società miste (articolo 8, paragrafo 2 e articolo 9, paragrafo 3; allegato III, punti 1.1 e 1.2)

TABELLA 1

"" ID="1">0 < 25 > ID="2">6 215/TSL "> ID="1">25 < 50 > ID="2">5 085/TSL + 28 250 "> ID="1">50 < 100 > ID="2">4 520/TSL + 56 500 "> ID="1">100 < 400 > ID="2">2 260/TSL + 282 500 "> ID="1">400 e oltre > ID="2">1 130/TSL + 734 500">

a) I premi per la demolizione e i premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono oltrepassare i seguenti importi:

- navi di quindici anni: i massimali che figurano nella precedente tabella 1;

- navi con meno di quindici anni: i massimali che figurano nella precedente tabella 1, aumentati dell'1,5 % per ogni anno in meno rispetto ai quindici anni;

- navi con oltre quindici anni: i massimali che figurano nella precedente tabella 1, diminuiti dell'1,5 % per ogni anno in più rispetto ai quindici anni.

b) I premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo verso un paese terzo o i premi per l'assegnazione definitiva, nella acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca non possono oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui al precedente punto a), diminuiti del 50 %.

1.2. Arresto temporaneo delle attività di pesca e associazioni temporanee d'imprese (articolo 14 e articolo 9, paragrafo 2; allegato III, punto 1.2)

I premi d'immobilizzazione (arresto temporaneo) e i premi di cooperazione (associazioni temporanee d'imprese) versati ai beneficiari non possono superare i massimali che figurano nella seguente tabella 2.

TABELLA 2

"" ID="1">0 < 25 > ID="2">4,52/TSL + 20 "> ID="1">25 < 50 > ID="2">4,30/TSL + 25 "> ID="1">50 < 70 > ID="2">3,50/TSL + 65 "> ID="1">70 < 100 > ID="2">3,12/TSL + 88 "> ID="1">100 < 200 > ID="2">2,74/TSL + 120 "> ID="1">200 < 300 > ID="2">2,36/TSL + 177 "> ID="1">300 < 500 > ID="2">2,05/TSL + 254 "> ID="1">500 < 1 000 > ID="2">1,76/TSL + 372 "> ID="1">1 000 < 1 500 > ID="2">1,50/TSL + 565 "> ID="1">1 500 < 2 000 > ID="2">1,34/TSL + 764 "> ID="1">2 000 < 2 500 > ID="2">1,23/TSL + 956 "> ID="1">2 500 e oltre > ID="2">1,15/TSL + 1 137 ">

1.3. Aiuti alla costruzione (articolo 10; allegato III, punto 1.3)

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti alla costruzione di pescherecci non possono oltrepassare i massimali che figurano nella precedente tabella 1, aumentati del 37,5 %. Tuttavia, per le navi con scafo in acciaio o fibra di vetro il coefficiente d'aumento è del 92,5 %.

1.4. Aiuti all'ammodernamento (articolo 10; allegato III, punto 1.4)

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti all'ammodernamento dei pescherecci non possono oltrepassare il 50 % delle spese ammissibili per gli aiuti alla costruzione di cui al precedente punto 1.3.

2. Tassi d'intervento

Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo comunitario (A), l'intero contributo pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili:

2.1. Investimenti nelle imprese

Gruppo 1: costruzione e ammodernamento delle navi, acquacoltura.

Gruppo 2: altri investimenti e misure con contributo finanziario dei beneficiari privati.

TABELLA 3

""" ID="1">A & le; 50 % > ID="2">A & le; 50 % "> ID="1">B & ge; 5 % > ID="2">B & ge; 5 % "> ID="1">C & ge; 40 % > ID="2">C & ge; 25 % "> ID="1">A & le; 30 % > ID="2">A & le; 30 % "> ID="1">B & ge; 5 % > ID="2">B & ge; 5 % "> ID="1">C & ge; 60 % > ID="2">C & ge; 50 %">

2.2. Altre misure: premi per la demolizione, premi di arresto temporaneo, associazioni temporanee di imprese, società miste e investimenti e misure finanziati esclusivamente dalla Comunità e dalle autorità nazionali, regionali o di altro tipo degli Stati membri interesssati.

TABELLA 4

"" ID="1">Regioni dell'obiettivo n. 1 > ID="2">50 % & le; A & le; 75 % B & ge; 25 % "> ID="1">Altre regioni > ID="2">25 % & le; A & le; 50 % B & ge; 50 % ">

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