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Document 31986R4028

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura

OJ L 376, 31.12.1986, p. 7–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31993R2080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4028/oj

31986R4028

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1986 pag. 0007 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1986 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che l'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2908/83(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/85(4), il regime d'incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures di cui al regolamento (CEE) n. 2909/83(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3727/85(6), nonché le azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca di cui alla direttiva 83/515/CEE(7), modifi- cata dalla direttiva 85/590/CEE(8), giungono a scadenza alla fine del 1986 ;

considerando che il proseguimento delle azioni di miglioramento delle strutture del settore in causa è indispensabile ai fini dello sviluppo della politica comune della pesca e rappresenta uno dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del trattato ; che l'azione strutturale intesa a conseguire tale miglioramento deve quindi essere basata su principi e criteri comunitari ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di raggruppare le varie azioni strutturali in un quadro regolamentare unico, valido per un periodo di durata sufficiente a consentire l'instaurazione di una politica sta- bile e duratura ; che è quindi opportuno prevedere anche per tali azioni un sostegno finanziario della Comunità iscritto nell'ambito di un pacchetto pluriennale ;

considerando che gli orientamenti fondamentali della nuova politica strutturale nel settore della pesca devono non soltanto tener sulla base dei nuovi elementi che questo settore richiede a motivo delle più ampie dimensioni da esso assunte in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo ; che, di fronte a questa nuova situazione, la politica strutturale deve anzitutto tendere allo sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie ; che, inoltre, la Comunità è deficitaria per quanto riguarda i prodotti della pesca ed è quindi costretta ad ampliare le sue fonti di approvvigionamento, in particolare aumentando le proprie possibilità di pesca ed estendendo le attività nel campo dell'acquicoltura ; che, in conformità degli orientamenti di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del trattato, tale politica sociale del settore della pesca ed essere modulata, se del caso, in funzione della diversità o della gravità di determinati problemi strutturali a livello regionale ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede e delle condizioni di sfruttamento del settore della pesca e onde garantire il corretto funzionamento della politica comune delle pesca nel suo complesso, è necessaria una politica strutturale organizzata sul piano comunitario e sostenuta da fondi pubblici ; che, tuttavia, l'efficacia di tale sostegno può essere potenziata prevedendo forme di finanziamento più adeguate alle diverse situazioni concrete del settore e tali da facilitare l'accesso degli operatori ai capitali d'investimento, aumentando al tempo stesso la vitalità economica delle imprese ; che, inoltre, queste nuove forme d'intervento consentono di rafforzare l'impatto dell'azione comunitaria e devono essere conseguentemente trattate in via prioritaria ;

considerando che, per quanto possibile, le azioni strutturali devono svilupparsi nell'ambito di programmi di orientamento pluriennali che garantiscano, per ciascuno Stato membro, la necessaria coerenza tra le misure comunitarie e le misure nazionali nonché la compatibilità di queste ultime con gli obiettivi della politica comune ; che tali programmi devono essere coerenti con gli obiettivi e gli strumenti della politica regionale ; che i programmi stessi devono comportare un'analisi approfondita della situazione in ciascuno Stato membro, tale da consentire alla Commissione di valutare la situazione strutturale globale di partenza, non- ché le previsioni relative allo sviluppo delle strutture di produzione su un periodo a medio termine ; che, durante l'attuazione del programma, la valutazione della Commissione deve poter essere adattata in funzione dell'evoluzione effettiva delle strutture in ciascuno Stato membro ; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie e adottino tutte le misure indispensabili affinché sia dato seguito alla realizzazione dei programmi ;

considerando che, onde limitare l'insicurezza economica dei produttori, è necessario proseguire la ristrutturazione delle flotte comunitarie mediante un rinnovo o un ammodernamento economicamente adeguato di tali flotte, proporzionato alle effettive possibilità di cattura sia nelle acque comunitarie che in quelle extracomunitarie e tale da garantire la produttività ottimale a lungo termine di questi mezzi di produzione nonché la vitalità economica delle imprese ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo sviluppo dell'acquicoltura ha contribuito a migliorare la situazione dell'approvvigionamento di prodotti della pesca ; che è pertanto opportuno continuare a incentivare tale attività ;

considerando che è opportuno che determinate zone costiere siano protette mediante l'installazione di strutture artificiali destinate a facilitare il ripopolamento alieutico e a consentire, dopo un periodo d'interruzione della pesca, lo sfruttamento ottimale delle zone stesse ;

considerando che l'equilibrio tra le capacità di pesca e le risorse alieutiche disponibili non può essere stabile ; che deve essere pertanto intrapresa un'azione intesa ad elimi- nare le capacità di pesca eccedentarie ; che, a tal fine, occorre prevedere un sostegno comunitario per azioni a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca ;

considerando che è inoltre necessario mantenere, o migliorare le possibilità di pesca al di fuori delle acque oggetto della normativa comunitaria ; che questo obiettivo può essere conseguito mediante un contributo finanziario comunitario diretto a favore di progetti di pesca sperimentale o di associazioni temporanee di imprese ;

considerando che, onde migliorare le condizioni di produzione, di sbarco e di commercializzazione dei prodotti della pesca, occorre potenziare l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86(2), e prevedere quindi un sostegno specifico a favore degli investimenti concernenti l'attrezzatura dei porti da pesca ; che tali investimenti devono essere realizzati nell'ambito di un progetto globale concernente l'insieme del porto da pesca in causa ; che i progetti devono essere finanziati in via prioritaria a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 ; che, a tal fine, occorre adottare disposizioni speciali in materia di procedura ;

considerando che occorre adottare misure intese a favorire il consumo di prodotti provenienti da specie eccedentarie o poco sfruttate ; che, a tal fine, è opportuno prevedere un contributo finanziario comunitario diretto a favore di progetti d'azione collettivi nel settore in causa ;

considerando che talune situazioni regionali o settoriali possono richiedere l'adozione di nuove misure specifiche ; che, a tal fine, occorre prevedere una procedura flessibile che consenta l'adozione rapida di dette misure specifiche ; che le misure stesse devono essere coerenti, nelle regioni in cui sono applicate, con le altre misure strutturali comuni- tarie esistenti al di fuori del settore della pesca ;

considerando che, ai fini della massima trasparenza della gestione del complesso delle misure strutturali, occorre ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le proce- dure ;

considerando che devono essere adottate misure intese a prevenire e perseguire le irregolarità e a recuperare le somme indebitamente versate a motivo di tali irregolarità o di negligenza ; che occorre prevedere inoltre la possibilità di sospendere, ridurre o sopprimere il finanziamento comunitario ;

considerando che le spese a carico della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi ; che, oltre agli indispensabili controlli effettuati dagli Stati membri di loro propria iniziativa, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà di quest'ultima di fare appello agli Stati membri ;

considerando che occorre prevedere la modifica di alcuni criteri, secondo una procedura semplificata, onde poterli meglio adeguare all'evoluzione di una situazione che può rivelarsi estremamente fluttuante ;

considerando che il passaggio al regime previsto dal pre- sente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni possibili ; che, a tal fine, possono rivelarsi necessarie determinate misure transitorie ; che occorre quindi prevedere la possibilità di adottare le misure del caso secondo una procedura rapida e limitata nel tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Onde facilitare l'evoluzione strutturale del settore della pesca nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca, la Commissione può concedere, alle condizioni previste dal presente regolamento, un contributo finanziario comunitario alle azioni intraprese nei campi seguenti :

a)ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca ;

b)sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione di zone marittime protette ai fini di una migliore gestione della fascia costiera di pesca ;

c)riorientamento dell'attività peschereccia mediante campagne di pesca sperimentale e associazioni temporanee di imprese ;

d)adattamento delle capacità di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pesche- recci ;

e)attrezzatura dei porti da pesca ai fini di un miglioramento delle condizioni di produzione e di sbarco dei prodotti ;

f)prospezione di nuovi sbocchi per i prodotti provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), devono rientrare nei programmi di orientamento pluriennali di cui al titolo I.

3. L'azione di cui al paragrafo 1, lettera e), deve rien- trare nei programmi specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77.

TITOLO I Programmi pluriennali di orientamento

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, per « programma pluriennale di orientamento », in appresso denominato « programma », si intende un complesso di obiettivi, accompagnato da un inventario dei mezzi necessari per la loro realizzazione, che consenta di orientare, in una prospettiva globale di carattere duraturo, lo sviluppo del settore della pesca.

2. I programmi devono essere segnatamente intesi ad assicurare :

a)la creazione di una flotta da pesca vitale, in armonia con le esigenze economiche e sociali delle regioni interessate e adeguate alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine :

b)l'adeguamento dell'attività di pesca all'evoluzione della domanda dei consumatori e all'approvvigionamento regolare dei mercati ;

c)la pesa in considerazione delle conseguenze socioeconomiche e dell'impatto regionale dell'evoluzione prevista del settore in questione ;

d)lo sviluppo di allevamenti tecnicamente vitali ed economicamente redditizi di pesci, crostacei o molluschi.

3. I programmi devono riguardare il complesso del settore nello Stato membro interessato e contenere almeno i dati di cui all'allegato I.

4. La Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 47, può completare l'allegato I.

Articolo 3

1. Entro e non oltre il 30 aprile 1987, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un programma relativo alla loro flotta da pesca, nonché un programma relativo all'acquicoltura e alla sistemazione delle zone marittime pro- tette.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 vertono sul periodo compreso tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991.

3. Al più tardi otto mesi prima della scadenza dei programmi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nuovi programmi relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996.

Articolo 4

1. A richiesta della Commissione, lo Stato membro che ha trasmesso un programma fornisce elementi supplementari di valutazione, nell'ambito dei dati di cui all'articolo 2.

2. La Commissione esamina se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche e del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, nonché delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca e degli orientamenti di quest'ultima, i programmi soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 2 e possano formare oggetto di interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa.

3. Al più tardi sei mesi dopo la transmissione di ciascun programma, la Commissione decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 5

1. A fini di informazione sull'andamento dei programmi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o aprile di ogni anno, un documento di sintesi sullo stato di avanzamento dei loro necessarie per la costituzione e l'aggiornamento dello schedario comunitario delle navi da pesca.

2. A richiesta dello Stato membro in questione o della Commissione, ciascun programma approvato può formare oggetto di riesame e di eventuali modifiche.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione delle modifiche di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 47.

4. Se del caso, le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO II Ristrutturazione e rinnovo della flotta da pesca

Articolo 6

1. La Commissione può concedere un contributo finan- ziario comunitario a progetti di investimento materiale pubblici, semipubblici o privaei, relativi all'acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca.

2. Per poter beneficiare di un contributo, i progetti di cui al paragrafo 1 devono :

a)rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione ;

b)riguardare navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 9 metri ; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico ;

c)offrire garanzie sufficienti quanto alla loro redditività.

Articolo 7

1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo previsto all'articolo 6 e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato II. I tassi del contributo comunitario di cui a detto allegato sono maggiorati di 5 punti quando il beneficiario o uno dei beneficiari :

a)è un pescatore che, alla data della prima trasmissione del progetto alla Commissione, non ha ancora compiuto 40 anni d'età e, alla stessa data, non è mai stato proprietario maggioritario di un'altra nave da pesca ;

b)al momento del versamento del contributo è proprietario del 40 % almeno della nave oggetto del progetto o assume, alla medesima data, in qualità di gestore e a titolo personale, la piena responsabilità dell'impresa di pesca in questione ;

c)si impegna a restare imbarcato sulla stessa nave, salvo caso di forza maggiore, come comandante per almeno cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio della nave stessa.

2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 8

1. Gli Stati membri accertano :

-che i progetti riguardino navi che possiedono l'attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza degli equipaggi ;

-che i progetti siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una capacità professionale sufficiente per l'esercizio dell'attività di pesca, tenuto conto in particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, della loro formazione professionale.

2. Il contributo di cui all'articolo 6 è concesso, in via prioritaria, ai progetti relativi all'acquisto o alla costruzione di navi :

a)sulle quali il proprietario maggioritario è imbarcato come comandante e che sostituiscono navi di età superiore a 15 anni ;

b)destinate a sostituire navi predute accidentalmente o a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiate, distrutte o ritirate definitivamente dall'attività di pesca nella Comunità.

3. Le navi sostituite di cui al paragrafo 2 non devono aver beneficiato del premio di arresto definitivo di cui all'arti- colo 22.

TITOLO III Ammodernamento della flotta da pesca

Articolo 9

1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario alle azioni di ammodernamento della flotta da pesca realizzate dagli Stati membri.

2. Per poter beneficiare di un contributo, le azioni di cui al paragrafo 1 devono :

a)raggruppare, per uno Stato membro determinato, un complesso di progetti di investimento materiale pubblici, semipubblici o privati relativi all'ammodernamento o alla riconversione di navi da pesca in attività ;

b)rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione.

3. Gli Stati membri accertano che i progetti di cui al paragrafo 2, lettera a) :

a)riguardino navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 9 metri ; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico ;

b)siano intesi alla razionalizzazione delle operazioni di pesca, alla migliore conservazione della catture, alla realizzazione di risparmi di energia o al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli equipaggi ;

c)siano sostanziali e comportino investimenti ammissibili al beneficio del contributo di importo pari almeno a 25 000 ECU per progetto ; questo limite è ridotto a 12 000 ECU per i progetti che riguardano navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, compresa tra 9 e 12 metri ;

d)riguardino lavori da realizzare nella Comunità ;

e)non eccedano il 50 % del valore di una nave nuova dello stesso tipo della nave in causa ;

f)riguardino navi dotate dell'attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza degli equipaggi ;

g)siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una capacità professionale sufficiente per l'esercizio dell'attività di pesca, tenuto conto in particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, della loro formazione professionale.

Articolo 10

1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo di cui all'articolo 9 e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato II.

2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente titolo, in particolare la definizione degli investimenti ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO IV Sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione della fascia costiera

Articolo 11

1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti pubblici, semipubblici o privati relativi a :

a)investimenti materiali per la costruzione, l'attrezzatura, l'ammodernamento o l'estensione di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei o molluschi ;

b)azioni di protezione e di valorizzazione delle zone marittime costiere mediante l'installazione, entro l'isobata di 50 metri, di elementi fissi o mobili destinati a delimitare zone protette e a consentire la protezione o lo sviluppo delle risorse alieutiche.

2. Per poter beneficiare del contributo, i progetti di cui al paragrafo 1 devono :

-rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione ;

-riguardare investimenti di importo superiore a 50 000 ECU.

3. I progetti di cui al paragrafo 1, lettera a), devono inoltre :

-avere fini esclusivamente commerciali ;

-essere realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una sufficiente capacità professionale ;

-offrire garanzie sufficienti quanto alla loro redditività a termine.

4. Gli Stati membri accertano che i progetti di conchilicoltura siano ubicati in località per le quali la qualità delle acque è salvaguardata in conformità delle disposizioni nazionali o comunitarie applicabili in materia.

5. I progetti di cui al paragrafo 1, lettera b), devono inoltre :

-garantire che all'azione sia prestata assistenza scientifica per almeno tre anni, in particolare per quanto riguarda la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche della zona marittima interessata ;

-essere accompagnati dal divieto, per la durata di tre anni, di qualsiasi attività di pesca nella zona protetta, ivi compresa la pesca con attrezzi fissi o la raccolta diretta ;

-essere realizzati da una organizzazione riconosciuta di produttori, da una cooperativa di produzione o da un organismo all'uopo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 12

1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo di cui all'articolo 11 e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato III. I tassi del contributo comunitario di cui a detto allegato sono maggiorati di 5 punti per i progetti di maricoltura, mitilicoltura e conchilicoltura realizzati nel quadro di azioni di riconversione di pescatori, che prevedono la demolizione di navi da pesca in attività.

2. L'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, di cui al paragrafo 1, è limitato a 3 milioni di ECU per i progetti di acquicoltura che comportano la costruzione di un'unità di preingrasso e di ingrasso nonché la costruzione di una avannotteria e 1,8 milioni di ECU per gli altri progetti.

3. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO V Pesca sperimentale

Articolo 13

Ai sensi del presente titolo, per « campagna di pesca sperimentale » s'intende un'operazione di pesca a fini commerciali effettuata in una zona determinata, allo scopo di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche della zona.

Articolo 14

1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi a campagne di pesca sperimentale concernenti :

a)acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro ovvero b)acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso o sta negoziando un accordo di pesca, nonché le acque adiacenti ai territori degli Stati membri in cui non è applicabile alcuna disposizione della normativa comunitaria in materia di pesca o c)acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro.

2. Per beneficiare del contributo comunitario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono inoltre :

a)riguardare pescherecci di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 18 metri e b)vertere su campagne della durate minima di 60 giorni di pesca all'anno e per nave, da realizzare in una o più uscite in mare ;

c)riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio e d)prevedere la presenza a bordo di uno o più osservatori scientifici riconosciuti dallo Stato membro interessato o, ove ciò non fosse possibile, la partecipazione di un istituto scientifico alla preparazione della campagna e all'utilizzazione dei risultati ottenuti.

3. Un progetto può riguardare più campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca alio scopo di porre le basi per lo sfruttamento stabile e duraturo della zona stessa.

4. È accordata priorità ai progetti :

a)organizzati da armatori che si associano ai fini di detta campagna e b)riguardanti campagne organizzate congiuntamente da uno o più armatori e da una o più industrie di trasformazione o di commercializzazione.

Articolo 15

1. Il contributo di cui all'articolo 14 consiste nella concessione di un premio di incentivazione. Questo è pari, per ciascun progetto, al 20 % delle spese ammissibili della campagna. La partecipazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati deve essere compresa tra il 10 e il 20 % di tali costi.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la natura delle spese ammissibili nonché la possibilità e le modalità di un versamento rateale del premio, sono adottate se necessario dalla Commissione secondo la procedura di cui all'arti- colo 47.

Articolo 16

1. I progetti di cui all'articolo 14 sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi.

2. I dati che devono figurare nei progetti e la forma della loro presentazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

3. Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del premio di cui all'articolo 15. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato permanente delle strutture della pesca, in appresso denominato « comitato ».

Articolo 17

1. Per ciascuna campagna che ha beneficiato del premio di cui all'articolo 15, il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione o allo Stato membro o agli Stati membri interessati, non appena conclusa la campagna stessa, una relazione concernente :

a)lo svolgimento tecnico della campagna, in particolare i metodi di pesca utilizzati ;

b)le specie catturate, le località nelle quali sono state catturate, le rese corrispondenti e le catture accessorie ;

c)i risultati economici della campagna ;

d)qualsiasi altra informazione raccolta dagli osservatori.

2. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione, la mette a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato.

TITOLO VI Associazioni temporanee di imprese

Articolo 18

Ai sensi del presente titolo, per « associazione temporanea di imprese » si intende un'associazione, costituita mediante un accordo contrattuale limitato nel tempo, tra armatori comunitari e persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi con i quali la Comunità mantiene relazioni in materia di pesca, allo scopo di sfruttare e valorizzare in comune le risorse della pesca di detto o detti paesi terzi e di ripartire i costi, i profitti o le perdite dell'attività economica intra- presa congiuntamente e avente come obiettivo l'approvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

Articolo 19

1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese riguardanti la cattura e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione delle specie interes- sate, nonché la fornitura di « know how » o il trasferimento di tecnologie, sempreché queste siano connesse alle suddette operazioni di pesca.

2. Per beneficiare del contributo comunitario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono riguardare navi da pesca tecnicamente idonee alle operazioni di pesca previste, appartenenti a persone fisiche o giuridiche della Comunità, battenti bandiera di uno Stato membro, registrate o immatricolate in un porto situato nella Comunità.

3. Le navi di cui sopra devono battere bandiera di uno Stato membro durante l'intera durata dell'associazione temporanea di imprese.

Articolo 20

1. Il contributo comunitario di cui all'articolo 19 consiste in un premio di cooperazione concesso alle persone fisiche o giuridiche della Comunità che partecipano all'associa- zione temporanea di imprese.

2. Il premio di cooperazione ammonta a 40 ECU per tonnellata di stazza lorda e per un periodo di tre mesi consecutivi. Il pagamento è subordinato al versamento di un premio identico da parte dello Stato membro interes- sato.

3. Il premio di cooperazione non è concesso per un periodo superiore a ventiquattro mesi consecutivi per progetto.

4. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 21

1. I progetti di cui all'articolo 19 sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi.

2. Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del contributo di cui all'articolo 19. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato.

3. Per ciascun progetto che abbia beneficiato del contri- buto di cui all'articolo 19, il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione, e allo Stato membro o agli Stati membri interessati una relazione periodica sull'attività dell'associazione temporanea di imprese. Dopo aver esaminato questa relazione, la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato.

4. Le modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda i dati che devono figurare nei progetti e la relazione di cui al paragrafo 3, nonché la forma della loro presentazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO VII Adattamento delle capacità

Articolo 22

1. Gli Stati membri possono concedere un premio di fermo o un premio di arresto definitivo per operazioni di arresto temporaneo o definitivo dell'attività di talune navi da pesca.

2. La Comunità partecipa alle spese effettuate dagli Stati membri in applicazione dell paragrafo 1.

Articolo 23

1. Le operazioni di arresto temporaneo di cui all'arti- colo 22 consistono in un arresto supplementare dell'attività peschereccia rispetto alla media dei giorni di arresto accertata o calcolata forfettariamente dallo Stato membro interessato per tipo di nave nei tre anni civili precedenti la prima domanda di concessione del premio, previa detra- zione dei giorni per i quali è stato concesso un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE.

2. Il premio di fermo di cui all'articolo 22 è concesso soltanto :

a)per navi battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate nel territorio della Comunità e di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 18 metri e b)per navi che abbiano esercitato un'attività di pesca o che abbiano sostituito una nave esercitante attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dell'anno civile precedente la prima domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE ;

c)per periodi supplementari di arresto compresi :

-tra 45 e 150 giorni all'anno per le navi oggetto di piani d'arresto ;

-tra 45 e 150 giorni consecutivi all'anno per le altre navi ;

d)per una durata globale di arresto supplementare limitata ad un massimo di 300 giorni per nave.

3. Il premio di fermo è fissato, secondo la tabella di cui all'allegato IV, in funzione della stazza della nave e dei giorni di arresto supplementari.

4. Allorché viene determinata forfettariamente per tipo di nave, la media di cui al paragrafo 1 non può in alcun caso essere inferiore a 115 giorni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative all'elaborazione dei piani di arresto sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 24

1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'articolo 22 sono realizzate mediante :

a)la demolizione della nave ovvero b)il suo trasferimento definitivo in un paese terzo ovvero c)la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

2. Il premio di arresto definitivo di cui all'articolo 22 è concesso soltanto :

a)per navi battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate nel territorio della Comunità e di lunghezza, misurata tra perpendicolari, uguale o superiore a 12 metri ;

b)per navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 100 giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento o dell'arti- colo 3 della direttiva 83/515/CEE.

3. Il premio di arresto definitivo è fissate forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri d'immatricolazione dei pescherecci.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le navi per le quali è stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque delle Comunità.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 25

1. Gli Stati membri che concedono un premio di fermo o un premio di arresto definitivo trasmettono alla Commissione, immediatamente dopo la loro entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la concessione del premio.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo.

Articolo 26

1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell'articolo 22 sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunità.

2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell'articolo 22 trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso.

3. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, la Commis- sione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità, fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della Commissione viene comunicata agli Stati membri.

4. L'ammissibilità delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitvo è limitata in conformità della tabella di cui all'allegato V.

5. La Comunità rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese ammissibili, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3.

6. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO VIII Attrezzatura dei porti da pesca,

Articolo 27

1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti d'investimento materiale pubblici, semipubblici o privati relativi all'attrezzatura dei porti da pesca.

2. Per poter beneficiare del contributo di cui al para- grafo 1, i progetti devono :

a)rientrare in un programma specifico ai sensi dell'arti- colo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dalla Commissione ;

b)essere proposti da un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3796/81(1), da un'associazione di tali organizzazioni o da un organismo all'uopo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato ;

c)comportare, per il complesso del porto di cui trattasi, investimenti coordinati destinati a consentire un duraturo miglioramento delle condizioni di produzione e di prima vendita dei prodotti della pesca.

3. Le modalità di applicazione del presente artícolo, in particolare per quanto riguarda in tipi di investimento che possono beneficiare di un contributo, sono adottate dalla Commissione secondo la procedure di cui all'articolo 47.

Articolo 28

1. Il contributo di cui all'articolo 27 consiste in sovvenzioni in conto capitale concesse in uno o più versamenti.

2. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, il contributo di cui all'articolo 27 nonché la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato VI.

3. Gli investimenti presi in considerazione per un contributo sono finanziati in via prioritaria nel quadro dell'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77. A tal fine, le domande di contributo relative ai progetti di cui all'articolo 27, presentate in virtù del presente regolamento, si considerano presentate simultaneamente in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO IX Prospezione dei mercati

Articolo 29

1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti di azioni intesi a promuovere il consumo dei prodotti della pesca provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate.

2. Per poter beneficiare del contributo di cui al para- grafo 1, i progetti devono :

a)essere proposti da organismi pubblici, semipubblici o privati rappresentativi del settore della pesca in uno o più Stati membri, e realizzati sotto il controllo diretto di detti organismi ;

b)riguardare azioni collettive, non orientate in funzione di marche commerciali e che non facciano riferimento ad un paese o ad una regione di produzione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 30

1. Il contributo comunitario di cui all'articolo 29 consiste in sovvenzioni in conto capitale, concesse in uno o più versamenti.

2. Per ciascun progetto, il contributo comunitario di cui all'articolo 29 è pari al doppio della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato, senza peraltro poter eccedere il 50 % delle spese prese in considerazione per un contributo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedano in particolare la natura delle spese prese in considerazione per un contributo, sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 47.

Articolo 31

1. I progetti di cui all'articolo 29 sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parrere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi.

2. I dati che devono figurare nei progetti e la forma della loro presentazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

3. Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del contributo di cui all'articolo 29. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono infor- mati.

TITOLO X Misure specifiche

Articolo 32

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere l'attuazione di misure specifiche nel settore della strutture della pesca allo scopo di :

-contribuire all'eliminazione di svantaggi strutturali che caratterizzano le attività di pesca in talune zone della Comunità ovvero -favorire la realizzazione di un progetto strutturale che integri il complesso dei problemi connessi all'attività di pesca in una regione determinata della Comunità ovvero -consentire la realizzazione di un'azione concertata atta a porre rimedio a difficoltà relative ad un aspetto specifico dell'attività di pesca.

2. Le misure specifiche devono essere attuate in armonia con le eventuali azioni di sviluppo simultaneamente intraprese in settori diversi da quello della pesca.

TITOLO XI Procedura d'esame dei progetti e obblighi dei beneficiari

Articolo 33

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai progetti di cui ai titoli II, IV e VIII nonché alle azioni di cui al titolo III.

Articolo 34

1. Le domande di contributo comunitario relative ai progetti di cui ai titoli II, IV e VIII sono presentate alla Commissione tramite lo Stato membro interessato, previo parere favorevole di quest'ultimo, in base alle priorità dei programmi pluriennali di orientamento.

2. Le domande di contributo comunitario relative alle azioni di cui al titolio III sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato.

3. Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.

4. I dati che devono figurare nelle domande nonché la forma della loro presentazione sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 35

1. Previa consultazione del comitato, la Commissione decide :

a)due volte all'anno, in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III e IV ; la prima decisione deve essere presa entro il 30 aprile e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente ; la seconda decisione deve essere presa entro il 31 ottobre e vertere sulle domande presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso ;

b)due volte all'anno, in merito alle domande relative ai progetti di cui al titolo VIII ; la prima decisione deve essere presa entro il 30 giugno e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente ; la seconda decisione deve essere presa entro il 31 dicembre e vertere sulle domande presentate entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

2. In deroga al paragrafo 1, nel 1987 la Commissione decide una sola volta in merito alle domande relative ai progetti o alle azioni di cui ai titoli II, III e IV. La decisione deve essere presa entro il 31 dicembre e vertere sulle domande presentate entro il 15 maggio dello stesso anno.

3. Le decisioni in materia di contributi sono notificate allo Stato membro interessato nonché ai beneficiari dei progetti di cui ai titoli II, IV e VIII.

Articolo 36

Il presente regolamento non si applica ai progetti che beneficiano di aiuti comunitari nel quadro di un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70(1), ad eccezione dei progetti di cui all'articolo 27 nonché dei progetti che beneficiano di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Articolo 37

1. Le domande di contributo che non abbiano potuto beneficiare di quest'ultimo a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono riportate una sola volta all'esercizio finanziario successivo.

2. Le domande di contributo presentate per la prima volta dopo il 31 ottobre 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 2908/83 e che non abbiano potuto beneficiare di un contributo comunitario a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili possono essere prese in considerazione nell'ambito e alle condizioni del presente regolamento per l'esercizio finanziario 1987.

Articolo 38

Gli investimenti che hanno beneficiato di un contributo comunitario a norma del presente regolamento non possono essere venduti fuori della Comunità o destinati a fini diversi dalla pesca per un periodo di 10 anni a decorrere dalla loro entrata in servizio e devono essere utilizzati per l'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità durante lo stesso periodo. Questo periodo è tuttavia ridotto a 5 anni per i progetti relativi all'ammodernamento a alla riconversione delle navi da pesca in attività di cui al titolo III.

Articolo 39

1. Per ciascun progetto che, nel quadro dei titoli II e IV, abbia beneficiato della concessione di un contributo a norma del presente regolamento, il beneficiario trasmette alla Commissione, tramite lo Stato membro interesssato, una relazione sui risultati del progetto, in particolare sui risultati finanziari.

La relazione è presentata :

-due anni dopo l'ultimo versamento del contributo per i progetti di cui al titolo II nonché per quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) ;

-cinque anni dopo l'ultimo versamento del contributo per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

lettera b).

2. Se il beneficiario non adempie gli obblighi previsti al paragrafo 1, la Commissione, previo preavviso al beneficiario stesso, può decidere di revocare, totalmente o parzialmente, la decisione di concessione, secondo la procedura di cui all'articolo 47. La decisione è notificata allo Stato membro interessato nonché al beneficiario. La Commissione procede al recupero, totale o parziale, delle somme versate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i dati che devono figurare nella relazione di cui al paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

TITOLO XII Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 40

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione è di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.

2. La realizzazione delle azioni oggetto del presente regolamento comporta una spesa globale a carico del bilancio comunitario valutata a 800 milioni di ECU per il periodo 1987-1991.

3. In funzione delle esigenze del corretto funzionamento della politica comune dells pesca e in ogni caso alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987, le modalità del presente regolamento, ivi compresa la stima finanziaria di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco delle regioni, di cui agli allegati II e III, che beneficiano di un contributo comunitario maggiorato, formano oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 41

La concessione di un contributo comunitario non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi sanciti in materia dal trattato.

Articolo 42

La partecipazione finanziaria degli Stati membri, di cui agli articoli 7, 10, 12, 28 e 30 può consistere in sovvenzioni in conto capitale o in prestiti agevolati.

Articolo 43

1. Il contributo comunitario di cui agli articoli 6, 9 e 11 può consistere in :

a)abbuoni d'interesse su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sulle risorse proprie o sulle risorse del nuovo strumento comunitario (NSC), ovvero da altri organismi finanziari ;

b)sovvenzioni in conto capitale per la costituzione o lo sviluppo di fondi di garanzia dei prestiti contratti per la realizzazione dei progetti ;

c)sovvenzioni in conto capitale concesse in uno o più versamenti ;

d)anticipi rimborsabili.

2. In caso di applicazione delle disposizioni del para- grafo 1, lettere a), b) e d), i tassi del contributo comunitario di cui agli allegati II e III vengono valutati in equivalente sovvenzione.

3. L'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, let- tera a), è subordinata ad una preventiva convenzione tra la Commissione e la BEI, relativa alle modalità di cooperazione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 44

1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'auto- rità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo :

-se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero -se alcune condizione prescritte non sone soddisfatte ovvero -se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo, non inizia, entro un anno dalla notifica della decisione, a realizzare i lavori o se, prima della scadenza di tale termine, non ha fornito garanzie sufficienti per l'esecuzione del progetto ovvero -se il beneficiario non termina i lavori entro i due anni successivi al loro inizio, salvo in caso di forza mag- giore.

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la prcedura di cui all'articolo 47.

Articolo 45

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per :

-accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate a norma del presente regolamento ;

-prevenire e perseguire le irregolarità ;

-recuperare le somme indebitamente versate a seguito di irregolarità o negligenza.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine, in particolare l'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. In mancanza di un recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sostenute dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta ove necessario le regole generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 46

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per la realizzazione delle azioni contemplate dal presente regolamento e prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate al fini dell'applicazione degli atti comunitari rela- tivi alla politica comune della pesca, sempreché tali atti comportino un'incidenza finanziaria per il bilancio comunitario nel quadro delle azioni oggetto del presente regolamento.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 del trattato nonché qualsiasi controllo organizzato sulla base dell'articolo 209, lettera c), del trattato stesso, gli agenti incaricati dalla Commissione delle verifiche sul posto hanno accesso ai registri e ad ogni altro documento relativo alle spese finanziate dalla Comunità. Essi possono in particolare verificare :

a)la conformità della prassi amministrativa alle norme comunitarie ;

b)l'esistenza dei necessari documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal bilancio comunitario ;

c)le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal bilancio comunitario.

La Commissione avverte in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale o nel cui territorio la verifica è effettuata. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a dette verifiche.

A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, gli organismi competenti dello Stato membro in causa procedono a verifiche o a indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali pos- sono partecipare agenti della Commissione.

Onde accrescere le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare a determinate verifiche o indagini talune amministrazioni dagli Stati membri in causa.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove necessario, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 47

1. Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 146, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso, la Commissione può rinviarne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare misure diverse entro il termine di un mese.

Articolo 49

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85(1) gli importi in ECU di cui agli articoli 9, 11 e 12 del presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricola in vigore il 1o gennaio dell'anno precedente quello nel corso del quale la Commissione si pronuncia per la prima volta, ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento, sulla domanda di contributo interessata.

2. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 gli importi in ECU di cui all'articolo 20 e agli allegati IV e V del presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricola in vigore il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale i premi vengono concessi.

Articolo 49

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano, nel settore disciplinato dal presente regolamento, agli aiuti nazionali concessi dagli Stati membri.

Articolo 50

Le disposizioni del titolo I nonché le azioni previste ai titoli II, III, IV, VII e X del presente regolamento si applicano alle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla. Tuttavia quelle di cui ai titoli II, III, VII e X si applicano soltanto alle navi da pesca di questi territori in conformità del regolamento (CEE) n. 570/86.(1)

Articolo 51

Per tener conto di situazioni particolari e ai fini di una migliore efficacia delle misure di ristrutturazione definite dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere deroghe ai criteri tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 9, para- grafo 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 2, articolo 15, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 3, articolo 23, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 2, articolo 26, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 2, articolo 30, paragrafo 2, e in particolare adattamenti delle soglie e dei limiti previsti da questi articoli.

Articolo 52

Qualora si rendessero necessarie misure transitorie esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47. Le misure in causa possono essere decise sino al 31 marzo 987.

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIL PresidenteM. JOPLING

(1)GU n. C 279 del 5. 11. 1986, pag. 3.

(2)GU n. C 322 del 15. 12. 1986.

(3)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

(4)GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.

(5)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 9.

(6)GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 56.

(7)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

(8)GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 49.

(1)GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2)GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(1)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(1)GU n. L 94 del 28. 4. 1979, pag. 13.

(1)GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(1)GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

ALLEGATO I CONTENUTO MINIMO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO

III.Programmi concernenti la flotta da pesca 1.Situazione della pesca nell'economia nazionale e in quelle delle varie regioni interessate,

2.Situazione iniziale della flotta per categoria di pescherecci, per tipo di pesca e per regione (numero, stazza, potenza ed età) ; stima delle capacità di pesca.

3.Stima ed evoluzione prevedibili delle risorse alieutiche disponibili, in particolare nelle zone di pesca non soggetto alla regolamentazione comunitaria della pesca.

4.Incidenze sull'attività di pesca della situazione e dell'evoluzione prevedibili del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

5.Individuazione dei punti forti e dei punti deboli della flotta da pesca ; esigenze cui risponde il programma e obiettivi del medesimo.

6.Evoluzione della flotta e investimenti necessari durante il periodo coperto dal programma per ottenere la realizzazione degli obiettivi perseguiti (numero, stazza e potenza dei pescherecci che dovrebbero entrare in servizio o essere ritirati durante detto periodo) ; situazione della flotta e capacità di pesca prevista a conclusione del programma.

II.Programmi concernenti l'acquicoltura e le zone marine protette 1.Situazione dell'acquicoltura nell'economia nazionale e in quella delle varie regioni interessate,

2.Situazione iniziale della produzione acquicola per tipo di allevamento per regione e per specie prodotta.

3.Stima del potenziale di produzione acquicola nelle regioni interessate, per specie e per tipo d'alleva- mento.

4.Incidenza sulla produzione acquicola della situazione attuale e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

5.Individuazione dei punti forti e dei punti deboli del settore dell'acquicoltura ; esigenze cui risponde il programma.

6.Obiettivi perseguiti dal programma e produzione acquicola auspicata a conclusione del programma, per tipo d'allevamento, per regione e per specie.

7.Investimenti necessari durante il periodo coperto dal programma per ottenere la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

8.Prospettive di creazione o di sistemazione di zone marine protette ; investimenti previsti in questo settore, obiettivi perseguiti da tale azione.

9.Misure previste per garantire la tutela dell'ambiente.

III.Dati comuni a tutti i programmi 1.Analisi critica dell'attuazione del programma precedente,

2.Stanziamenti, nazionali o regionali, previsti o da predisporre per la realizzazione del programma ; priorità nella concessione degli aiuti.

3.Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, introdotte o previste per garantire il controllo della realizzazione del programma.

4.Connessione con il programma o con i programmi specifici elaborati nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77, approvati dalla Commissione,

5.Compatibilità con uno o più programmi di sviluppo regionale comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1787/84(1).

Tabelle MS 56-58 (1)GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

ALLEGATO II CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RINNOVO E L'AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA

II.Pescherecci la cui lunghezza fra perpendicolari è inferiore o pari a 33 metri >SPAZIO PER TABELLA>

II.Pescherecci la cui lunghezza fra perpendicolari e superiore a 33 metri >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'AQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA

II.Acquicoltura >SPAZIO PER TABELLA>

II.Zone marine protette Contributo comunitario : 50 % Partecipazione dello Stato membro : 10 - 35 %.

ALLEGATO IV TABELLA DEI PREMI FI FERRO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE CHE RISULTANO DALLA CONCESSIONE DI PREMI DI ARRESTO DEFINITIVO

I.Navi di stazza inferiore a 100 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 25 000 ECU + 2 000 ECU/tonnellata.

II.Navi di stazza pari o superiore a 100 tonnellate e inferiore a 400 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 140 000 ECU + 850 ECU/tonnellata.

III.Navi di stazza pari o superiore a 400 tonnellate e inferiore a 3 500 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 316 000 ECU + 410 ECU/tonnellata.

IV.Navi di stazza pari o superiore a 3 500 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 510 ECU/tonnellata - 34 000 ECU.

Tabelle MS 60

ALLEGATO VI CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LE ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA

>SPAZIO PER TABELLA>

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