1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti.
Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.