IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Contratto del direttore generale
1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo ((. . .))
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((
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
))
3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.
5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
(( Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del
comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. ))
Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
((
5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.
6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.
))