All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31975L0442
Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti
GU L 194 del 25.7.1975, p. 47–49
(DA, DE, IT, NL)
GU L 194 del 25.7.1975, p. 39–41
(EN, FR)
Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; abrogato da 32006L0012
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0039 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0238
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0238
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0129
++++
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1975
relativa ai rifiuti
( 75/442/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;
considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occore fare ricorso all ' articolo 235 ;
considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento , dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta , del trasporto , del trattamento , dell ' ammasso e del deposito dei rifiuti ;
considerando l ' importanza di favorire il ricupero dei rifiuti e l ' utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali ;
considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee per la protezione dell ' ambiente ( 3 ) sottolinea la necessità di azioni comunitarie , compresa l ' armonizzazione delle legislazioni ;
considerando che una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento dei rifiuti , tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza , dovrebbe applicarsi ai beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni nazionali in vigore , ad eccezione dei rifiuti radioattivi , minerari e agricoli , delle carogne , delle acque di scarico , degli effluenti gassossi e dei rifiuti soggetti a una specifica regolamentazione comunitaria ;
considerando che , per assicurare la protezione dell ' ambiente , occorre prevedere un sistema d ' autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare , ammassare o depositare rifiuti per conto altrui , la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti ;
considerando che la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio « chi inquina paga » ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva :
a ) per « rifiuto » si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l ' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ;
b ) per « smaltimento » si intende :
- la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti nonché l ' ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo ;
- le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo , il ricupero o i riciclo dei medesimi .
Articolo 2
1 . Fatta salva la presente direttiva , gli Stati membri possono adottare specifiche regolamentazioni per categorie particolari di rifiuti .
2 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva :
a ) i rifiuti radioattivi ;
b ) i rifiuti risultanti dalla prospezione , dall ' estrazione , dal trattamento , dall ' ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave ;
c ) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell ' attività agricola ;
d ) le acque di scarico , esclusi i rifiuti allo stato liquido ;
e ) gli effluenti gassossi emessi nell ' atmosfera ;
f ) i rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione , il riciclo , la trasformazione dei rifiuti e l ' estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti .
2 . Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni progetto avente per oggetto tali misure , e in particolare qualsiasi progetto di regolamento relativo :
a ) all ' impiego dei prodotti che possono causare difficoltà tecniche di smaltimento o comportare costi di smaltimento eccessivi ;
b ) all ' incoraggiamento :
- della diminuzione della quantità di taluni rifiuti ;
- del trattamento dei rifiuti per il riciclo e il riutilizzo ;
- del ricupero di materie prime e/o della produzione di energia da alcuni rifiuti ;
c ) all ' impiego di certe risorse naturali , ivi comprese le risorse energetiche , per usi in cui è possibile sostituirle con materiali di ricupero .
Articolo 4
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell ' uomo e senza recare pregiudizio all ' ambiente e in particolare :
- senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori ;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio .
Articolo 5
Gli Stati membri stabiliscono o designano l ' autorità o le autorità competenti incaricate , in una determinata zona , di programmare , organizzare , autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti .
Articolo 6
La o le autorità competenti di cui all ' articolo 5 dovranno elaborare quanto prima uno o più piani che contemplino fra l ' altro :
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire ;
- i requisiti tecnici generali ;
- i luoghi adatti allo smaltimento ;
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare .
Tale o tali piani potranno riguardare ad esempio :
- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere allo smaltimento dei rifiuti ,
- la stima dei costi delle operazioni di smaltimento ,
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta , della cernita e del trattamento dei rifiuti .
Articolo 7
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti :
- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico , o ad un ' impresa di smaltimento , oppure
- provveda egli stesso allo smaltimento , conformandosi alle misure prese a norma dell ' articolo 4 .
Articolo 8
Per rispettare le misure adottate in virtù dell ' articolo 4 , gli stabilimenti o imprese che provvedono al trattamento , all ' ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi devono ottenere dalla autorità competenti di cui all ' articolo 5 un ' autorizzazione che indichi in particolare :
- i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare ,
- i requisiti tecnici generali ,
- le precauzioni da prendere ,
- le indicazioni , da fornire su richiesta dell ' autorità competente , sull ' origine , la destinazione , il trattamento , i tipi e le quantità di rifiuti .
Articolo 9
Gli stabilimenti o le imprese di cui all ' articolo 8 sono controllati periodicamente dall ' autorità competente menzionata all ' articolo 5 , specialmente per quanto concerne il rispetto delle condizioni di autorizzazione .
Articolo 10
Le imprese che provvedono al trasporto , alla raccolta , all ' ammasso , al deposito o al trattamento dei proprie rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi sono soggette alla vigilanza dell ' autorità competente di cui all ' articolo 5 .
Articolo 11
Conformemente al principio « chi inquina paga » , il costo dello smaltimento dei rifiuti , detratto l ' importo dalla loro eventuale valorizzazione deve essere sostenuto :
- dal detentore che consegni i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all ' articolo 8 ;
- e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti .
Articolo 12
Ogni tre anni ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti nel proprio paesi e la invia alla Commissione . A tal fine gli stabilimenti e le imprese di cui agli articoli 8 e 10 sono tenuti a fornire all ' autorità competente di cui all ' articolo 5 le informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti . La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri .
Ogni tre anni la Commissione presente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull ' applicazione della presente direttiva .
Articolo 13
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 14
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 15 luglio 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . RUMOR
( 1 ) GU n . C 32 dell ' 11 . 2 . 1975 , pag . 36 .
( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 12 .
( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .