ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head id="Head1"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title id="Title1" runat="server">Iter delle leggi</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="App_Themes/stile_normale.css" /> <link href="css/div_normale.css" rel="stylesheet" media="screen"/> <link href="css/stile_normale.css" rel="stylesheet" media="screen"/> <link href="css/div_normale-print.css" rel="stylesheet" media="print"/> </head> <body> <div id="container"> <div id="fasciatop"> <h1>Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia</h1> <!--<div id="imgtop"><asp:Image ID="imgcons" runat="server" ImageUrl="../img/consiglio_regionale.gif" AlternateText="Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia" /></div>--> <div id="menutop"> <ul> <li style="border-left: none;"><a 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id="intcentro"> <div id="intmenu"> <ul> <li><a href="presentazione.htm" title="Presentazione della banca dati">Presentazione della banca dati</a></li> <li><a href="help.htm" title="Guida alla ricerca">Guida alla ricerca</a></li> <li><a href="Pagine/contatore.aspx" title="Guida alla ricerca">Atti più consultati</a></li> <li><a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/istituzione/ufficidettaglio.asp?sectionId=167&subSectionId=177&nodoId=902" title="Contatti">Contatti</a></li> </ul> <div class="titolo"><h3>Vedi inoltre:</h3></div> <ul> <li><a href="http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontiNormative/lacostituzione/costituzione.asp" title="RicercaLR" onclick="window.open(this.href);return false" onkeypress="window.open(this.href);return false">Costituzione</a></li> <li><a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/istituzione/statuto.asp?sectionId=167&subSectionId=171" title="Statuto" onclick="window.open(this.href);return false" onkeypress="window.open(this.href);return false">Statuto</a></li> <li><a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/istituzione/regolamentointerno.asp?sectionId=167&subSectionId=173" title="Regolamento interno" onclick="window.open(this.href);return false" onkeypress="window.open(this.href);return false">Regolamento interno</a></li> <li><a href="drafting/drafting.pdf" title="Manuale tecniche legislative" onclick="window.open(this.href);return false" onkeypress="window.open(this.href);return false">Manuale tecniche legislative</a></li> </ul> </div> <div id="intdx"> <div id="briciole"> <p> <strong>Sei in:</strong> &raquo; <a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/" title="Torna alla home page">Home page</a> &raquo; <a href="pagine/ricerca.aspx" title="Iter delle leggi">Iter delle leggi</a> &raquo; <strong class="boldblu">Presentazione</strong> </p> </div> <div id="testoint"> <center><h3>Presentazione della banca dati<br/> &quot;Iter delle leggi&quot;</h3></center> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <?xml namespace="" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" ?><span >La Banca</span><span >dati ha per oggetto i <b>progetti di legge regionale</b> e i <b>progetti di legge nazionali di iniziativa del Consiglio regionale</b> presentati a partire dalla VIII legislatura (iniziata il 13 luglio 1998) ed &egrave; <b>organizzata per schede riassuntive</b> dei singoli procedimenti. Ciascuna scheda contiene i dati relativi ai vari passaggi ed eventi procedurali ed alcuni collegamenti ipertestuali ai testi disponibili (progetti di legge, relazioni e testi approvati dalla commissione, testi approvati dall'aula, atti di rinvio ecc.).<?xml namespace="" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" ?></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >Per facilitare la lettura e comprensione delle schede</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Arial">, conviene conoscere alcuni concetti fondamentali relativi al procedimento legislativo regionale, quale disciplinato dalle norme dello Statuto di autonomia e del regolamento interno, <b>avvertendo che la legge costituzionale 3/2001</b>, di modifica del titolo V della parte II della Costituzione, <b>entrata in vigore l'8 novembre 2001</b>, ha introdotto rilevanti modifiche a tale disciplina, eliminando la fase del controllo governativo e quindi sopprimendo il potere del Governo di rinviare a nuovo esame la legge approvata dal Consiglio. <b>Le leggi approvate dopo l'8 novembre 2001 non sono quindi pi&ugrave; trasmesse al Commissario del Governo ai fini del controllo, ma sono inviate al Presidente della Regione, ai fini della loro promulgazione e pubblicazione</b>.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Come ulteriore avvertenza si segnala che dal 1 gennaio 2006 hanno assunto efficacia le disposizioni contenute nel nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, approvato dall&#x2019;Aula consiliare il 6 ottobre 2005, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 ottobre 2007.</span></p> <h4>Numerazione </h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Ciascuna scheda fa riferimento ad un progetto di legge ed &egrave; contrassegnata da un <b>numero progressivo per legislatura</b>, secondo l'ordine cronologico di presentazione. I <b>progetti di legge nazional</b>i (che il Consiglio pu&ograve; presentare al Parlamento in base agli art. 26 e 63 dello Statuto speciale) hanno una<b> numerazione distinta</b> dai progetti di legge regionali.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Accanto a questa, che &egrave; l'ipotesi normale, vi sono delle schede che fanno riferimento invece a <b>disposizioni stralciate</b> nel corso dell'esame di un progetto di legge (cd. stralcio): tali stralci possono essere deliberati dal Consiglio<span >&nbsp; </span>(e fino all entrata in vigore del nuovo regolamento consiliare, anche dalle Commissioni) ovvero disposti, in talune ipotesi previste dal regolamento stesso, dal Presidente del Consiglio. La numerazione degli stralci è costituita da due numeri: il primo è dato dal numero del progetto di legge da cui deriva lo stralcio, il secondo è un numero progressivo che identifica gli stralci derivanti dallo stesso progetto.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Un ulteriori ipotesi, oramai superata, riguardava le disposizioni di leggi finanziarie o di bilancio <b>rinviate dal Governo</b> autorizzando la promulgazione della parte non rinviata (cd. rinvio limitato, che dava luogo ad nuovo iter legislativo). <b> Tale<span> ipotesi poteva verificarsi fino all'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, che ha abolito il potere del Governo di rinviare le leggi regionali</span></b>.</span></p> <h4>Contenuti della scheda</h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Ogni scheda inizia con alcuni <b>dati generali</b> (la legislatura, il numero, il tipo di atto, il titolo, la materia, lo stato dell'iter) ai quali segue l'indicazione dell'evento che ha dato inizio all'iter, che pu&ograve; essere la presentazione di un progetto di legge, la deliberazione di uno stralcio o un &quot;rinvio limitato&quot; del Governo (v. sopra)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Seguono i vari <b>passaggi procedurali</b> e collegamenti ipertestuali ai testi disponibili, secondo l'ordine cronologico, raggruppati nelle varie fasi procedurali compiute fino al momento dell'aggiornamento della banca dati.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Le fasi, successive all'iniziativa, in cui si articola il procedimento legislativo regionale sono:</span></p> <p class="MsoNormal" > <span> ·<span></span> </span><b><span >per gli iter conclusi prima dell'8 novembre 2001</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Arial">: l'assegnazione alla Commissione competente per materia eventualmente con il parere di altre Commissioni, l'esame nelle Commissioni, l'eventuale riesame a seguito del rinvio in Commissione deciso dall'Assemblea, l'esame in Aula, il controllo del Governo, l'eventuale riesame della legge in caso di rinvio del Governo, l'eventuale giudizio di costituzionalit&agrave; in caso di ricorso del Governo alla Corte costituzionale, la promulgazione e la pubblicazione della legge. </span> </p> <p> <span> </span><b><span >Per gli iter conclusi dopo l'8 novembre 2001</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Arial"> le fasi del controllo del Governo, e l'eventuale riesame della legge in caso di rinvio del Governo sono omesse, mentre la fase del giudizio di costituzionalit&agrave; segue quella della promulgazione e pubblicazione. </span> </p> <h4>Il procedimento legislativo regionale</h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Il progetto di legge è un <b>atto di iniziativa legislativa</b> che si compone di una relazione accompagnatoria, uno o pi&ugrave; articoli ed eventuali allegati e che rende possibile l'avvio di un procedimento legislativo: tale iniziativa spetta, ai sensi dello Statuto di autonomia, alla <b>Giunta</b>, a <b>ciascun Consigliere regionale</b> e agli <b>elettori</b>, in numero non inferiore a 15.000. Nella prassi i progetti della Giunta sono chiamati &quot;<b>disegni di legge</b>&quot;: in particolare solo <b>la Giunta</ b> pu&ograve; presentate i disegni di legge di approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Gli altri progetti sono invece chiamati &quot;<b>proposte di legge</b>&quot;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >Lo stralcio</span></b><span > &egrave; la deliberazione adottata dalla Commissione o dall'Aula (dal 1 gennaio 2006 per&ograve; solo l'Aula pu&ograve; deliberare lo stralcio) con cui si decide di esaminare separatamente talune disposizioni aventi autonoma valenza normativa, contenute nel progetto di legge o in emendamenti aggiuntivi; esso comporta la ripresa dall'inizio dell'iter: infatti, se lo stralcio &egrave; deliberato dall'Aula, le relative disposizioni tornano alla Commissione competente per materia per l'esame e, se l'iter si concluder&agrave; positivamente, esse diverranno una legge autonoma. Vi sono casi, peraltro non frequenti, in cui le disposizioni sono stralciate da un altro stralcio (si parla in tal caso di &quot;substralcio&quot;). In base al nuovo regolamento consiliare, lo stralcio può essere disposto anche dal Presidente del Consiglio, in presenza di disposizioni, contenute nel progetto di legge, soggette al procedimento aggravato di cui all art. 12 dello statuto, oppure estranee al contenuto proprio delle leggi finanziarie e strumentali alla manovra di bilancio (vedi infra).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >Il rinvio &quot;limitato&quot;</span></b><span > (per gli iter conclusi prima dell'8 novembre 2001) derivava da una prassi in base alla quale il Governo, nel rinviare parzialmente una legge finanziaria o di bilancio, per non bloccare l'intera legge, con la conseguente paralisi della macchina regionale, ne autorizzava la promulgazione e pubblicazione, limitatamente alla parte non oggetto di rilievi, mentre la parte rimanente doveva tornare all'esame del Consiglio riprendendo l'iter dall'inizio, come se fosse un nuovo progetto di legge.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Poich&eacute;<b> in caso di stralcio e di rinvio limitato</b>, il procedimento legislativo, pur essendo sempre riferibile formalmente all'atto di iniziativa legislativa originaria, <b>ripercorre da capo i vari passaggi procedurali</b>, si &egrave; ritenuto opportuno rappresentarlo in schede separate, contrassegnate dal numero del progetto di legge originario seguito da un trattino e da un numero arabo, per gli stralci, da un ulteriore numero arabo separato da un punto per i substralci, o da un numero romano, per i rinvii limitati.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >Il Presidente del Consiglio</span></b><span > appena ricevuto il progetto di legge provvede alla sua <b>assegnazione</b> alla <b>Commissione permanente competente per materia</b>; <b>se il progetto interessa pi&ugrave; materie, lo assegna a pi&ugrave; Commissioni</b> (questa ipotesi non &egrave; pi&ugrave; ammessa dal nuovo regolamento e quindi dai progetti assegnati dopo l'1 gennaio 2006) che dovranno riunirsi congiuntamente, ma se una delle materie &egrave; prevalente, lo assegna solo alla Commissione competente su tale materia, mentre le altre dovranno limitarsi a fornire il loro parere alla Commissione predetta.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >In base al nuovo regolamento, le proposte di<span >&nbsp; </span>legge che interessano le autonomie locali, all atto dell assegnazione sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali per l espressione del parere. </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span > La Commissione</span> <span >esamina quindi il progetto e gli eventuali emendamenti, che possono essere presentati dai Consiglieri (anche se non fanno parte della Commissione) e dalla Giunta.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >La Commissione</span></b> <span >, quando ha all'esame <b>pi&ugrave; progetti aventi identico oggetto</b>, procede all'esame abbinato dei progetti per i quali i proponenti non manifestino parere contrario all'abbinamento. Essa pu&ograve; procedere in due modi: o elaborare un testo unificato (che costituisce la sintesi dei vari progetti) ovvero scegliere uno dei progetti come testo base. Nel primo caso i successivi passaggi procedurali vengono evidenziati in ciascuna scheda dei progetti abbinati, nel secondo caso invece le schede dei progetti abbinati diversi dal testo base rimandano alla scheda di quest'ultimo che contiene i successivi passaggi (e lo stato iter riporta la formula:  progetto assorbito in testo di analogo oggetto ).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >La Commissione</span> <span >infine <b>licenzia il testo</b>, <b>eventualmente modificato</b> rispetto a quello del progetto di legge o del testo base (in tali casi il testo viene riprodotto su due colonne, evidenziando sulla colonna di destra le parti modificate) <b>e nomina uno o pi&ugrave; relator</b>i, che dovranno redigere una relazione accompagnatoria che illustra le finalit&agrave; ed i contenuti del progetto.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Se tuttavia la Commissione approva all'unanimit&agrave; e senza modifiche il progetto esaminato pu&ograve; trasmetterlo all'Aula senza questa relazione. Se il provvedimento non &egrave; stato approvato all'unanimit&agrave;, possono essere presentate una o pi&ugrave; relazioni di minoranza da parte dei consiglieri dissenzienti (che devono preannunciare questo intendimento gi&agrave; in Commissione). Con il nuovo regolamento, <b>le relazioni di minoranza possono essere corredate da un testo alternativo del progetto</b> di legge, i cui articoli devono corrispondere a quelli del testo proposto dalla maggioranza della Commissione.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Se la Commissione <b>non conclude l'esame</b> del progetto entro 90 giorni dall'assegnazione, il proponente pu&ograve; chiedere l'iscrizione dello stesso all'ordine del giorno del Consiglio, &quot;saltando&quot; cos&igrave; l'esame in Commissione (questa &egrave; una possibilit&agrave; prevista dal regolamento interno): tali casi sono segnalati con una apposita nota in calce alla scheda, che ovviamente non contiene i dati ed i testi relativi a questa fase (salvo che il Consiglio a sua volta non rinvii il provvedimento in Commissione).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Il Presidente, ricevuti gli atti da parte della Commissione, mette all'<b>ordine del giorno</b> del Consiglio il provvedimento, ma non prima che la Conferenza dei Capigruppo lo abbia inserito nella programmazione dei lavori d'Aula (attraverso gli strumenti del programma e del calendario che stabiliscono quali argomenti andranno esaminati nei periodi di tempo considerati).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Una volta all'ordine del giorno, <b>il Consiglio esamina il progetto</b> (anche se con la maggioranza dei due terzi dei votanti, il Consiglio pu&ograve; discutere provvedimenti non iscritti). Il Consiglio, se ritiene opportuno un approfondimento, pu&ograve; deliberare il rinvio in commissione; pu&ograve; anche decidere di non discuterlo, o di interrompere la discussione, approvando una &quot;pregiudiziale&quot;, o ancora pu&ograve; rinviare la discussione approvando una &quot;sospensiva&quot;. Di norma tuttavia, il Consiglio <b>procede nella discussione</b>, prima quella generale e poi quella sui singoli articoli e sui relativi emendamenti.<b> La discussione di ciascun articolo si conclude con la sua votazione</b>. Finiti gli articoli si procede alla <b>votazione finale della legge</b> nel suo complesso.</span></p> <h4>Promulgazione e adempimenti successivi alla votazione in Aula</h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Se la legge è approvata dal Consiglio, <b>essa viene comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione ai fini della promulgazione e pubblicazione sul BUR</b>.</span></p> <h4>Entrata in vigore </h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, la legge regionale ora conclude necessariamente il suo iter, dopo la approvazione del Consiglio, con la promulgazione e pubblicazione sul BUR e l'entrata in vigore, che <b>avviene il 15&deg; giorno successivo alla pubblicazione</b>, se non &egrave; diversamente stabilito dalla legge stessa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify"> <span >Il <b>Governo</b> pu&ograve; solo, quando ritenga che la legge regionale promulgata e pubblicata ecceda la competenza della Regione,<b> promuovere la questione di legittimit&agrave; costituzionale</b> davanti alla Corte <b>entro 60 giorni dalla pubblicazione</b> della legge medesima.</span></p> <h4> Progetti di legge di natura contabile e finanziaria </h4> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Per i provvedimenti contabili (disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio, di approvazione del rendiconto e il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, che a partire dal 2008 accompagna il ddl finanziaria e di bilancio) l'iter legislativo presenta alcune peculiarità, che derivano dalla legge regionale di contabilità (legge regionale 21/2007) e dalle conseguenti norme del regolamento interno, pur<span >&nbsp; </span>seguendo la medesima numerazione dei progetti ordinari.<?xml namespace="" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" ?></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >Tali disegni di legge sono di <b>iniziativa esclusiva della Giunta</b> e sono sempre assegnati per l'esame generale alla I Commissione integrata con i Presidenti delle altre Commissioni (cd. I Commissione integrata) e per l'esame preventivo delle parti di competenza alle altre Commissioni (dette Commissioni &quot;di merito&quot;).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >L'esame dei ddl <b> finanziaria, strumentale alla manovra di bilancio,</b> di approvazione del <b>bilancio </b><span >&nbsp;</span>ha luogo in un'apposita sessione annuale, che si tiene nel mese di dicembre, riservata a tali provvedimenti (cd. Sessione di bilancio).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <span >A partire dal 2008 l esame del ddl di approvazione del rendiconto, deve avvenire in una sessione diversa da quella del bilancio.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"> <b><span >Nella sessione di bilancio <?xml namespace="" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" ?>la I Commissioneintegrata esamina congiuntamente i tre provvedimenti e deve riferire all'Aula</span></b><span >, con un'unica relazione entro <b>termini perentori</b> (trascorsi i quali la discussione in Aula si svolge sul testo presentato dalla Giunta). Se la Commissione ha proposto modifiche ai <span >&nbsp;</span>ddl finanziaria e strumentale, presenta al Consiglio (a fronte di quello della Giunta) il proprio testo, sul quale si svolger&agrave; la discussione in Aula. <b>Il Consiglio a sua volta pu&ograve; introdurvi ulteriori modifiche</b>.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify"> <span >Le tabelle annesse al ddl di approvazione di bilancio, invece, non vengono rielaborate durante l'iter consiliare, ma vengono adeguate, in collaborazione con i competenti uffici della Giunta regionale, agli emendamenti approvati dalla Commissione e dall'Aula alla legge finanziaria: ci&ograve; in quanto <b>la legge di bilancio costituisce la mera trasposizione contabile della legislazione vigente e della legge finanziaria appena approvata</b>.</span><br/> </p> <h4>Progetti di legge nelle materie di cui all art. 12 dello Statuto (cd. Leggi statutarie)</h4> <p> <span >Un altro tipo di progetti di legge che presentano un iter legislativo peculiare sono i progetti di legge riguardanti le materie di cui all art. 12 dello Statuto (forma di governo della Regione, sistema elettorale, referendum): in base allo Statuto tali progetti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, non possono essere promulgati prima che siano definito l eventuale giudizio di costituzionalità che il Governo nazionale può promuovere entro 30 giorni dalla pubblicazione ovvero non si sia svolto con esito favorevole un referendum sulla legge approvata dal Consiglio, che può essere promosso da un certo numero di consiglieri o una<span >&nbsp; </span>frazione del corpo elettorale. Tali progetti di legge, in base al nuovo regolamento consiliare, devono recare nel titolo la menzione dell art. 12 dello Statuto, pur seguendo la medesima numerazione dei progetti ordinari.<br/></span> </p> <h4>Progetti di legge nazionale</h4> <p > <span >L'iter di tali progetti coincide con quello dei progetti di legge regionale, con la sola differenza che dopo l'approvazione da parte del Consiglio, il testo, anziché essere trasmesso al Presidente della Regione per la promulgazione viene presentato alle Camere per il successivo <b>esame parlamentare</b>: il testo del progetto di legge nazionale è corredato di una relazione accompagnatoria e di una relazione tecnico- finanziaria, secondo le vigenti norme statali.</span></p> <p > <span >Un ipotesi particolare è data dai <b>progetti di legge di modifica dello Statuto speciale</b>, i quali a differenza dei progetti di legge ordinaria sono trasmessi direttamente alle Camere dal Presidente del Consiglio regionale e non per il tramite del Governo nazionale.<br /></span> </p> </div> </div> </div> <div class="Stile1" id="footer"> <ul> <li style="border-left:none;"><a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/redazione/redazione.asp" class="nero" title="redazione">redazione</a></li> <li><a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/redazione/notelegali.asp" class="nero" title="note legali">note legali</a></li> <li><a href="http://intra-consiglio.regione.fvg.it/" class="nero" title="Intranet Consiglio Regionale REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;">intranet</a><img src="http://www.regione.fvg.it/asp/comunicati/assessori/ricercafvg/consiglio/ultimicomunicati.asp" alt="" width="1" height="1" /></li> </ul> </div> </div> <p class="indirizzo" align="center">Piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE <a href="http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/istituzione/mappa.asp?sectionId=167&subSectionId=179" title="Mappa per raggiungere il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia" target="blanck_"><img src="http://www.consiglio.regione.fvg.it/img/icona_mappa.gif" alt="Mappa per raggiungere il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia" /></a> Centralino tel. 040 3771111 fax 040 3773190</p> </body> </html>