LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
130.02 - Comunità montane
130.04 - Altri Enti locali

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.
2. La delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane sono definite nel rispetto dei principi di concertazione e di leale collaborazione fra istituzioni e forme collaborative delle comunità locali e per il perseguimento delle finalità di sviluppo sociale, economico e culturale di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 19, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
Art. 2
 (Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)
1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 28 della legge regionale 21/2019 , l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 luglio 2021.
2. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019 , nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni contermini, in numero non inferiore a sei.
3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4.
4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall'1 gennaio 2021.
5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i Comuni della zona montana omogenea.
6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei Comuni partecipanti alle due costituende Comunità di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunità di montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli stessi sono approvati, entro il 30 giugno 2021, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);
b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;
c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;
d) ai sensi dell' articolo 1298 del codice civile , i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;
e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;
h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;
i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;
k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell' articolo 2112 del codice civile ; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
(2)
6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.
7. Entro il 31 maggio 2021, i consigli dei Comuni di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 15 giugno 2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunità di montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto .
7 bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.
8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dall'1 luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo.
9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all' articolo 17 della legge regionale 21/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2021. In tal caso, i termini di cui all' articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019 , sono differiti rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 6 bis aggiunto da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Comma 6 ter aggiunto da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 7 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
5Comma 7 bis aggiunto da art. 51, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 3
 (Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità)
1. I Comuni dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all' articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 21/2019 , che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni entro il 30 novembre 2020. L'approvazione dello statuto della costituenda Comunità da parte di un Comune determina il superamento del recesso dall'Unione precedentemente deliberato dallo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto di cui al medesimo comma a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone trasmette all'Unione territoriale intercomunale del Torre un atto di ricognizione con l'indicazione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti per la definizione degli accordi di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990 , già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole soppresse al comma 4 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 4
 (Abrogazione)
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.