LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/06/2019
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge ridetermina secondo il metodo di calcolo contributivo la misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
2. La rideterminazione di cui al comma 1 si applica agli assegni vitalizi e alle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se sospesi, ovvero da erogarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, considerando il loro importo al lordo della riduzione temporanea prevista dall' articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014).
Art. 2
 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi)
1. A decorrere dall'1 luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.
2. In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La rideterminazione della misura degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato secondo le modalità di cui all'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con riferimento all'età anagrafica alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di quarantacinque anni. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno superiore a settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di settantasette anni. Per gli anni di decorrenza dell'assegno antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti previsti per il periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS.
4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il numero di mesi.
5. L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del 30 giugno 2019.
6. L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.
7. La rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto è effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale 38/1995 e 11 della legge regionale 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2020 l'assegno vitalizio e le quote di assegno vitalizio sono rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
Note:
1La rivalutazione decorrente all'1 gennaio 2024 degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio è sospesa fino al 31 luglio 2024, come disposto da art. 1, c. 3, L.R. 15/2023.
Art. 3
 (Montante contributivo)
1. Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.
2. Il montante contributivo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla misura della trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.
3. La quota di contributi a carico della Regione e del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere e dell'assessore regionale.
4. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.
5. Il montante contributivo determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato nella misura prevista dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando i singoli versamenti effettuati.
7. Nel caso in cui dopo la data di decorrenza dell'assegno vitalizio siano stati versati ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato o di una successiva carica, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante contributivo, cui si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica alla data di cessazione del successivo mandato o della successiva carica. L'assegno vitalizio così determinato si somma al precedente già maturato.
8. La contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento del minimo previsto per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è calcolata con riferimento alla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in pari data.
Art. 4
 (Clausole di salvaguardia)
1. In esito alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla misura stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite nella Tabella B allegata alla presente legge, con riferimento ai moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra la misura dell'assegno vitalizio spettante e la misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, come disciplinata al comma 1, non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista dall'articolo 2.
3. In ogni caso, la misura dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto non può essere inferiore a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che la misura dell'assegno o della relativa quota, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già inferiore a tale soglia.
Art. 5
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, dall'1 luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote agli aventi diritto sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al recupero della differenza erogata in eccedenza dall'1 luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota.
3. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi e delle relative quote come rideterminati ai sensi della presente legge e riferiti all'1 luglio 2019, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 , in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aliquote base della Tabella B allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.
Art. 6
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 è inserita la seguente:
<<b bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;>>.

Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. In attuazione della presente legge si provvede per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 38/1995 a carico del bilancio del Consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13/2003 a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.