LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47

Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/01/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell' articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con capoluogo a Treppo Carnico.
2. Il territorio del nuovo Comune di Treppo Ligosullo è costituito dai territori dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
3. Ai sensi dell' articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 2
 (Elezione degli organi)
1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2018, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
2. Dall'1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.
Art. 3
 (Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari)
1. Il Comune di Treppo Ligosullo subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
2. Il personale dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico è trasferito al Comune di Treppo Ligosullo.
Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. Le amministrazioni comunali di Ligosullo e Treppo Carnico possono assumere, fino al 31 gennaio 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune a partire dall'1 febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
2. Entro il 31 gennaio 2018, i Consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Treppo Ligosullo, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.
3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico al 31 gennaio 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Treppo Ligosullo. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del Comune di Treppo Ligosullo.
4. I consiglieri comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico continuano a esercitare, sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.
Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1.
Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è prevista a favore del Comune di Treppo Ligosullo un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Treppo Ligosullo entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.
3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art. 6
 (Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)
1. Il trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Treppo Ligosullo per ognuno dei primi tre anni in 130.616 euro e per ognuno dei successivi due anni in 65.308 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio degli anni dal 2018 al 2022.
2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021-2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e dispiega i suoi effetti a decorrere dall'1 gennaio 2018.