Art. 26
(Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.
4.
Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'
articolo 29 della legge regionale 19/2009
e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'
articolo 32 della legge regionale 19/2009
, fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 26, L. R. 15/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 10, L. R. 26/2015
3Parole sostituite al comma 2 da art. 59, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 27
(Conferma contributi su mutui a tasso variabile)
1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.
2.
Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla
legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al
capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000
.
3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della
legge regionale 1/2005 e all'
articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
2Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
4Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
Art. 28
(Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali)
1.
Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
2.
Al Fondo spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:
a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;
c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
d) in ogni caso, quando ciò sia espressamente disposto dalle leggi regionali che prevedono il contributo, autorizzando la spesa in favore del Fondo e individuando gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo.
2 bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono proposte sulla base delle richieste formulate alla Direzione finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie dalle Direzioni centrali competenti alla concessione e alla liquidazione del contributo.
2 ter. La Giunta regionale individua i contributi che ricadono nell'ambito di operatività del comma 2 indicando, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), gli impegni sottesi ai provvedimenti di concessione dei contributi oggetto del provvedimento e, nei casi di cui al comma 2, lettera c), i capitoli e le quote di stanziamento riguardanti i contributi oggetto del provvedimento.
2 quater.
Con proprio decreto l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 2 ter e, in particolare:
a) nel caso di cui al comma 2, lettere a), b) e c), storna lo stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo;
a ante) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo e provvede alla loro programmazione;
b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), modifica d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo, variandone il beneficiario e le relative codifiche e rettifica i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni.
3 bis. Il provvedimento di concessione indica le risorse con cui si fa fronte alla spesa, considerando a tal fine sia le somme già trasferite che quelle ancora da trasferire al Fondo. La concessione del contributo e il suo pagamento sono coerenti con i termini di erogazione delle risorse al Fondo.
3 ter. Il provvedimento di concessione del contributo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto in relazione a quanto previsto al comma 3 bis.
3 quater. Sulla base ai decreti di liquidazione della spesa concessa ai sensi del comma 3 ter, su ordine delle Direzioni competenti, il Fondo emette i conseguenti titoli di pagamento.
3 quinquies. Con apposito regolamento è disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3 ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo.
4. Salve le disposizioni di legge o di regolamento che autorizzano il versamento di acconti, il pagamento dei contributi avviene in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, come rappresentato dallo stato di avanzamento della spesa.
8.
Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce ai sensi del comma 2;
b) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
c) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
c bis) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo.
8 bis. Le risorse trasferite al Fondo, dichiarate dal dirigente responsabile della spesa libere da vincoli di destinazione, restano attribuite al Fondo e sono riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa Missione e Programma o, negli altri casi, dal Consiglio regionale.
9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione che si avvale del Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo. Gli ordini di pagamento dei decreti adottati dalle Direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore del Servizio cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo o altro dirigente della Direzione stessa.
10. Le funzioni di tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione.
10 bis. Il Fondo fa fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento con le entrate di cui al comma 8, lettere b) e c bis).
11.
Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della
legge 25 novembre 1971, n. 1041
(Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689
(Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'
articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 2, L. R. 15/2014 , con riferimento a quanto disposto dal comma 15 del medesimo art. 7, L.R. 15/2014.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 27, L. R. 27/2014
3Comma 2 sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 27/2014
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
5Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
6Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
7Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
8Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
9Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
10Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 27/2014
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 27/2014
13Comma 6 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
14Comma 7 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
15Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 27/2014
16Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 27/2014
17Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 27/2014
18Vedi anche quanto disposto dall'art. 16, comma 16, L. R. 18/2015
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 16, lettera a), L. R. 18/2015
20Lettera a ante) del comma 2 quater aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
21Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 quater da art. 4, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
22Lettera b) del comma 2 quater sostituita da art. 4, comma 49, lettera c), L. R. 20/2015
23Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 14/2016
24Comma 5 abrogato da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 14/2016
25Comma 8 bis sostituito da art. 10, comma 7, lettera c), L. R. 14/2016
26Comma 9 sostituito da art. 10, comma 7, lettera d), L. R. 14/2016
27Comma 2 quater interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
Art. 29
(Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l’acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all’estinzione.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;
b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.
3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.
4.
Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel
capo XI della legge regionale 14/2002
.
4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.
5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.
6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.
7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera a), L. R. 26/2014
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera b), L. R. 26/2014
3Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera c), L. R. 26/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 2, lettera d), L. R. 26/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 72, comma 2, lettera e), L. R. 26/2014
6Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
7Comma 4 ter aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
8Parole sostituite al comma 5 da art. 72, comma 2, lettera g), L. R. 26/2014
9Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera h), L. R. 26/2014
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 51, L. R. 20/2015
Art. 31
(Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)
3.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5.
Dopo il
comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2013
è inserito il seguente:
<<16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.>>.
6.
Il Comune di Paularo (UD) è autorizzato a utilizzare il contributo annuo ventennale di 25.000 euro concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
legge regionale 2/2000
, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di Palazzo Calice anche per l'acquisto di terreni adiacenti e confinanti.
7.
L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.
8.
L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della
legge regionale 14/2012
, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'
articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012
, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.
In relazione al disposto di cui al comma 9, alla unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<
anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto
>>.
11.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2573 (Modifica al programma di viabilità 2009/2013), alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, finalizzato alla realizzazione di "Opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin" in Comune di Chiusaforte, per la realizzazione di "Interventi per il miglioramento e adeguamento funzionale della viabilità locale a servizio del sistema turistico nei capoluoghi e in Val Raccolana nei Comuni di Chiusaforte e Resiutta". La Comunità Montana beneficiaria presenta domanda di conferma del contributo al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del progetto preliminare delle nuove opere da realizzare. Il decreto di concessione definisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi dell'
articolo 68 della legge regionale 14/2002
.
12.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'
articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012
, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della
legge regionale 2/2000
, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Villa Santina con i decreti n. 4448/CULT del 23 novembre 2007 e n. 4536/CULT del 4 dicembre 2008 per il "Restauro dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina - terzo lotto" e, rispettivamente, per il "Sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina: acquisto di parte di edificio adibito a magazzino-deposito e suo recupero e riuso per finalità culturali - quarto lotto", destinandoli alla "Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado". Il Comune beneficiario presenta domanda di conferma di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riassuntiva dei lavori. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014
3Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014
Art. 32
(Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo)
1.
Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'
articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
(Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23
e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.
2.
Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'
articolo 7 ter della legge regionale 20/1983
alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.
3.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della
legge regionale 27/2012
, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della
legge regionale 1/2005
, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.
6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
7.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario in conto capitale di 100.000 euro concesso all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni di Corva del Comune di Azzano Decimo, ai sensi dell'articolo 6, commi 167, 168, 169, della
legge regionale 14/2012
, anche per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei locali alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 33
(Gestione del territorio)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell'
articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4.
L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007
(Attuazione dell'
articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77
), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'
articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 77/2009
, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
5.
Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività connesse alla concessione dei contributi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal
decreto legge 39/2009
, convertito con modificazioni, dalla
legge 77/2009
- fondi statali".
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
7.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 5 e 6 per complessivi 120.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 3425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale n. 21/2007
, con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 249 (
Legge regionale 21/2007
, articolo 31, comma 7 e comma 8 - trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relative ad assegnazioni statali, reiscrizioni di avanzo derivante da assegnazioni statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014