LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 2
1.
Al comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto alla fine il seguente periodo: << Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione. >>.

Art. 3
1.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 12/2002 è aggiunto alla fine il seguente periodo: << La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva. >>.

Art. 4
1.
Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2002 le parole << , previo parere della Commissione consiliare competente >> sono soppresse.

Art. 5
1.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:
<<c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;>>.

Art. 6
1. All' articolo 37 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << socio >> sono inserite le seguenti: << prestatore d'opera >> e la parola << lavoratore >> è sostituita dalla seguente: << dipendente >>;

b)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << essere stato >> sono inserite le seguenti: << titolare o socio prestatore d'opera, >>.

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo la parola << antecedenti >> sono inserite le seguenti: << e nei ventiquattro mesi successivi >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 le parole << , a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo >> sono soppresse.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.
Art. 9
  (Modifica alla rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002 )
1.
Nella rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002 le parole << a favore della nuova imprenditorialità e >> sono soppresse.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 10
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 11
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Art. 12
1. All' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 le parole << , sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata >> sono soppresse;

b)
al comma 7 le parole << con lettera raccomandata con avviso di ricevimento >> sono soppresse.

Art. 13
1. All' articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << , oltre alle società di mutuo soccorso, >> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole << sul Bollettino ufficiale della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << per estratto, sul sito web della Regione >>.

Art. 14
1.
Le lettere a), e) e f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007 sono abrogate.

Art. 15
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << e due rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << , due rappresentanti >>;

b)
dopo le parole << Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti << e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia >>.

Art. 16
1.
AI comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 17
1.
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 18
1.
AI comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 19
1.
L' articolo 25 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile , nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:
a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;
b) nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;
c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.>>.

2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.
CAPO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI CONSORZI
Art. 20
 (Conferma contributo)
1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, con autonoma determinazione, anche per altre e diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione destinate al servizio di infrastrutture industriali e individuate come prioritarie in relazione all'attuale contesto produttivo.
2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). A tal fine presenta, entro il 31 dicembre 2018, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 80, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2017
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 100, L. R. 15/2014
Art. 22
 (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell' articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualità 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
Art. 23
1.
AI comma 6 dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza. >>.

Art. 24
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.
8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.
8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.>>.

CAPO V
 NORME DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO
Art. 25
1.
Il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 26
1. All' articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << legge regionale 29/2005 . >> sono aggiunte le seguenti: << Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. >>;

b)
al comma 25 dopo le parole << fanno carico al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA >> e dopo le parole << fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA >>.

Art. 27
1.
Il comma 4 ter dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è abrogato.

2. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI
Art. 28
 (Conferma dei contributi)
1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell' articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 , in materia di obbligo di stabilità delle operazioni, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;
b) è accertata la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
c) il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all' articolo 57 del regolamento (CE) 1083/2006 .
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo " Competitività Regionale e Occupazione " programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 77 del regolamento (CE) 1083/2006 , come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, è autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all' articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1173 capitolo 9685 - 19,4 milioni di euro;
UB 10.5.1.1173 capitolo 9686 - 2,6 milioni di euro;
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 3 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2014, n. 53.
Art. 30
 (Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020)
1. AI fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria della fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dal periodo 2007-2013 al PSR del periodo 2014-2020, nonché per l'avvio e l’attuazione delle iniziative del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 335/2013, 1305/2013 e 1310/2013, è autorizzata a liquidare a titolo di anticipazione all'organismo pagatore AGEA le risorse appositamente stanziate a valere sul cofinanziamento regionale del PSR 2014-2020.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 5 milioni di euro;
UB 10.5.1.1175 capitolo 9681 - 4,5 milioni di euro;
UB 10.5.2.1176 capitolo 9683 - 2,5 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 20/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 20/2015
CAPO VII
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE
Art. 31
1.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2013 , è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".>>.

2. All'onere derivante dal disposto di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 23/2013 , come sostituito dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 32
1. Al comma 19, dell'articolo 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << Regione medesima >> sono inserite le seguenti: << anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) >>;

b)
le parole << le Direzioni centrali interessate sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale è autorizzata >>.

2.
Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 , come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione " Rimborso agli enti di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione ".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto
9.1.1.1153160050.000
10.4.1.1170149050.000


Art. 33
1.
Ferma restando la sostituzione dell' articolo 92 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell' articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 21/2013 è abrogata.

Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.