Art. 02
(Compiti e funzioni della Regione)
1.
La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;
b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;
c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;
d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico);
f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.
2.
Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attivita' di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio dell'attivita' di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio della pesca per scopi scientifici;
e) le autorizzazioni concernenti l'attivita' di pescaturismo;
f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale puo' promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
2Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 134, comma 1, L. R. 26/2012
Articolo 2
(Modalita' di rilascio delle concessioni)
1.
L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalita' di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformita' alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalita' di indirizzare lo sviluppo delle attivita' che insistono sulla laguna, componendo le conflittualita' tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;
c) onerosita' delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parita' tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;
d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalita' tali da consentire all'eventuale concessionario gia' presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attivita' di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarita' della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonche' le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.
2. Sono fatte salve e assumono priorita' le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.
2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione e' attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 17/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 16/2008
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
Art. 2 bis
(Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi e' sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario e' tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
Articolo 3
(Canoni relativi alle concessioni)
1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'
articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).
2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di piu' Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni e' ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, L. R. 22/2010
Articolo 4
(Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 e' soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
1 bis. E' vietato l'esercizio dell'attivita' di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonche' della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 6 bis
(Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di pesca e acquacoltura)
1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalita' di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti).
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4.
In caso di pluralita' di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze e' effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unita' produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un piu' elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il piu' elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilita' produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversita' delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di piu' istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca.
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni e' commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010