Art. 18
(Autorita' regionale per la vigilanza sui servizi idrici)
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonche' alla tutela degli utenti e dei consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata "Autorita' per la vigilanza".
2. L'Autorita' per la vigilanza e' organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione e' valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalita' e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettivita'.
4. Il titolare dell'Autorita' per la vigilanza dura in carica cinque anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'
articolo 21 della legge 36/1994.
4 bis. AI titolare dell'Autorita' per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
5.
Non possono essere nominati titolari dell'Autorita' per la vigilanza:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunita' montane della regione, nonche' dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorita' d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.
6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorita' per la vigilanza non puo' esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle Autorita' d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.
7. L'Autorita' per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorita' ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, puo' avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorita' sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attivita' per l'anno 2011, dovra' essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011.
7 ter. L'Autorita' per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorita' per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attivita' di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7 quinquies. L'Autorita', per l'esercizio delle sue funzioni, e' assistita da una struttura, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorita', definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne determina anche la relativa dotazione organica.
7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies e' deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7 septies. Per motivate esigenze di funzionalita' puo' essere assunto personale a tempo determinato.
7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento e' adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.
8. L'Autorita' per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, puo' utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 128, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 22/2010
3Comma 7 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 22/2010
4Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
5Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
6Comma 7 quater aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
7Comma 7 quinquies aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
8Comma 7 sexies aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
9Comma 7 septies aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 22/2010
10Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 3, lettera a), L. R. 11/2011
11Comma 7 sostituito da art. 12, comma 3, lettera b), L. R. 11/2011
12Parole soppresse al comma 7 ter da art. 12, comma 3, lettera c), L. R. 11/2011
13Comma 7 quater sostituito da art. 12, comma 3, lettera d), L. R. 11/2011
14Parole aggiunte al comma 7 quinquies da art. 12, comma 3, lettera e), L. R. 11/2011
15Comma 7 octies aggiunto da art. 12, comma 3, lettera f), L. R. 11/2011
Art. 19
(Compiti)
1. L'Autorita' per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2.
L'Autorita' per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora standard relativi alla qualita' del servizio comuni a tutte le Autorita' d'ambito;
b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
d) effettua una valutazione comparata dell'attivita' svolta da ciascuna Autorita' d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
e) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorita' d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
f) individua situazioni di criticita' e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
g) definisce indicatori di produttivita' per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attivita' svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorita' d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e' predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
l) predispone, entro l'ultimo semestre di attivita', una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.
3. L'Autorita' per la vigilanza puo' richiedere alle Autorita' d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attivita'.
4. L'Autorita' per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'
articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorita' per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonche' con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorita' per la vigilanza e' diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 21
(Comitati consultivi degli utenti)
1. Le Autorita' d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualita' dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attivita' di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Autorita' per la vigilanza di cui all'articolo 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalita' di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato.
3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.
4. All'interno del Comitato consultivo degli utenti e' garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.
5.
Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi;
c) segnala all'Autorita' d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorita' per la vigilanza;
d) trasmette all'Autorita' per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall'articolo 20;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' per la vigilanza.