LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/2003
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Partizione di cui fa parte l'art. 19, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Le somme gia' assegnate alle Province per gli interventi di cui alla presente legge possono essere utilizzate, nei limiti e per le finalita' di cui all'art. 79, comma 9, L.R. 18/2005.
Capo I
 Finalità e strumenti
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2005
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2005
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 7/2005
4Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 7/2005
5Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'art. 9 della L.R. 18/2005 la Direzione centrale competente in materia di lavoro continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo, come previsto dall'art. 79, comma 7, L.R. 18/2005.
6 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34). Cessano pertanto, in capo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, le funzioni transitoriamente esercitate ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, commi 2 e 3, della L.R. 18/2005.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 79, comma 10, L.R. 18/2005.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34). L'Organismo di cui al presente articolo cessa pertanto dalla carica e dalle funzioni transitoriamente prorogate ai sensi dell'art. 79, comma 10, della L.R. 18/2005.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . I nuclei in funzione alla data del 24 agosto 2005 continuano la loro operativita' fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, come previsto dall'art. 79, comma 7, L.R. 18/2005.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Capo II
 Interventi
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 18/2005
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Capo III
 Norme per le aree di confine
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Capo IV
 Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale
Art. 18
 (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione al completamento dell'attività di programmazione 2000-2006, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono prorogati, alla relativa scadenza, ovvero rinnovati, con riferimento alla medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sino al 31 dicembre 2006.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <<assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma>> nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551, 561;
b) UPB 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Capo V
 Norme finali
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005