LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/2001
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
12 bis.  
( ABROGATO )
12 ter.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 32, L. R. 3/2002
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 33, L. R. 3/2002
3Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
4Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
5Comma 15 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
6Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
7Comma 12 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
8Comma 12 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
9Comma 16 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 23/2006
11Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
13Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
14Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
15Comma 8 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
16Comma 9 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
17Comma 10 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
18Comma 11 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
19Comma 12 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
20Comma 12 bis abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
21Comma 12 ter abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
22Comma 14 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
23Comma 15 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
24Comma 16 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
25Comma 17 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
26Comma 18 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
27Comma 19 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
28Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 46, L. R. 19/2004
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005